Si riporta di seguito uno dei chiarimenti contenuto nel documento che la Regione ha pubblicato, in merito alle prescrizioni relative agli impianti a fonti energetiche rinnovabili (scheda tecnica 6.6 dell’allegato 3 della nuova DGR 1362/2010).
(Risposta al quesito n. 007)
” .. La delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156/08 prescrive l’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica e di energia elettrica.
Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili sono asserviti alla copertura di quota parte dei fabbisogni di energia termica ed elettrica degli edifici in questione, secondo quanto illustrato nelle note seguenti.
A. In relazione alla “linea termica”, la prescrizione sopra citata può essere così descritta:
Nei casi di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale o ricostruzione di edifici esistenti, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq, di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, in occasione di ristrutturazione integrale degli impianti termici in edifici esistenti e con riferimento a tutte le categorie di edifici (così come classificati in base al D.P.R. n. 412 e richiamati in Allegato n. 1 della D.A.L. n. 156 sotto la voce “edificio”), l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo che almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell’impianto e l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni sopra citate devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2 della D.A.L. n. 156/08.
La prescrizione sopra delineata si intende soddisfatta, come specificato nell’Allegato 3 requisito 6.6 lettera A, anche:
a) con l’installazione nell’edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, dell’edificio medesimo;
b) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al successivo punto B., quando queste siano asservite ad impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero a unità di cogenerazione ad alto rendimento;
c) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall’utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l’edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.
d) con interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto aggiuntivi rispetto ai minimi obbligatori e che consentano una riduzione dei consumi di energia primaria pari all’energia che dovrebbe essere prodotta con fonti rinnovabili.
Le modalità applicative delle disposizioni sopra citate così come delle disposizioni di cui al punto 20, allegato 2 della D.A.L. n.156/08 sono definite dai Comuni, singoli o associati, in conformità alle disposizioni di cui al punto 24 allegato 2, della D.A.L. n. 156/08.
B. In relazione alla linea elettrica, la prescrizione può essere così descritta:
Nei casi di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq, con riferimento a tutte le categorie di edifici (così come classificati in base al D.P.R. n. 412 e richiamati in Allegato 1 della D.A.L. n. 156 sotto la voce “edificio”): è obbligatoria l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza installata non inferiore a 1KW per unità abitativa e 0,5 KW per ogni 100mq di superficie utile di edifici ad uso non residenziale, impianti asserviti ai fabbisogni energetici dell’edificio e cioè in grado di coprire quota parte dei consumi elettrici dell’edificio medesimo.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni sopra citate devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2 della D.A.L. n. 156/08.
Le prescrizioni in precedenza sottolineate si intendono soddisfatte anche:
a) con l’installazione nell’edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
b) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;
c) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall’utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l’edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.
Le modalità applicative delle disposizioni sopra citate sono definite dai Comuni, singoli o associati, secondo le disposizioni di cui al punto 24, allegato 2, della D.A.L. n. 156/08.
L’elenco completo dei chiarimenti forniti dalla Regione sono disponibili presso gli uffici di ANCE Emilia Romagna.