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La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con delibera prot. n. 252/2011 del 28 febbraio scorso, ha approvato le procedure e i requisiti soggettivi per la gestione del programma di edilizia residenziale sociale 2010, e verrà pubblicata sul BUR della Regione Emilia-Romagna nella seconda metà del mese di marzo. Eccone i principali contenuti

Programma ERS 2010 – Approvate le procedure amministrative e i requisiti soggettivi per la gestione

18 Marzo 2011
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A seguito della delibera di approvazione della graduatoria degli interventi, il dirigente regionale comunicherà, con lettera, per ogni intervento, all’operatore l’avvenuta attribuzione del finanziamento agevolato.
Nella comunicazione saranno indicati il soggetto beneficiario del finanziamento, la denominazione del programma costruttivo, la localizzazione dell’intervento, il numero degli alloggi o posti letto finanziati, l’importo del contributo. Copia della stessa lettera verrà trasmessa al Comune ove è localizzato l’intervento.
Al fine di procedere al controllo e alla verifica dei dati dichiarati in domanda, tutti gli operatori beneficiari dei finanziamenti dovranno inviare alla Regione, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della sopracitata comunicazione, apposita documentazione.
A seguito della positiva valutazione delle dichiarazioni e della documentazione, la Regione comunicherà all’operatore la conferma del contributo o la decadenza dello stesso nel caso in cui i dati dichiarati non risultino conformi a quanto accertato.

Gli operatori beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di nuova costruzione o di recupero, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione della delibera di approvazione della graduatoria di localizzazione degli interventi e di determinazione dei contributi, pena la decadenza immediata e automatica dal finanziamento, dovranno iniziare i lavori e inviare alla Regione la relativa documentazione.

Qualora dall?istruttoria svolta dagli uffici regionali dovesse rilevarsi l’incompletezza della documentazione inviata dall’operatore, la Regione lo comunica al soggetto stesso, assegnandogli 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per provvedere ad integrare la documentazione.

Trascorso inutilmente tale termine senza aver avuto riscontro, la Regione provvederà alla revoca del finanziamento.
Ad inizio lavori, l’operatore potrà richiedere l’erogazione di una prima rata pari al 35% del contributo concesso, previa presentazione di apposita documentazione.
Ad avvenuta esecuzione del 50% dell’importo dei lavori, l’operatore potrà richiedere l’erogazione di una ulteriore rata pari al 35% del contributo concesso, sempre previa presentazione di apposita documentazione.
Infine, per richiedere il saldo del contributo, l’operatore, ultimati i lavori entro il termine di validità del titolo abilitativo comunale, dovrà trasmettere alla Regione la documentazione necessaria elencata nella delibera.
A seguito della positiva verifica della documentazione e dell’esito positivo del sopralluogo effettuato dai tecnici della Regione, finalizzato ad accertare la conformità dell’intervento realizzato al progetto ed alla normativa vigente, verrà liquidato il saldo del contributo concesso o verrà recuperata la differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto.

Gli operatori che si sono impegnati ad elevare gli standard di prestazione energetici e a ridurre i carichi ambientali degli edifici (punto 11.2 – tabella 3 – dell’allegato A alla delibera n. 1711/2010), dovranno presentare una specifica documentazione integrativa.

Gli operatori beneficiari dei finanziamenti per l’acquisto di alloggi già ultimati, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione della delibera di approvazione della graduatoria di localizzazione degli interventi e di determinazione dei contributi, pena la decadenza immediata e automatica dal finanziamento, dovranno sottoscrivere l?atto di acquisto e inviare alla Regione la documentazione prevista.

Qualora dall’istruttoria svolta dagli uffici regionali dovesse rilevarsi l?incompletezza della documentazione inviata dall?operatore, la Regione lo comunica al soggetto stesso assegnandogli 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per provvedere ad integrare la documentazione.

Trascorso inutilmente tale termine senza aver avuto riscontro alla richiesta la Regione provvederà alla revoca del finanziamento.

A seguito della presentazione della richiesta di erogazione del contributo da parte dell?operatore, completa della documentazione, il dirigente regionale competente provvederà alla concessione ed alla liquidazione del finanziamento concesso che avverrà in un massimo di tre rate:
– la prima rata, pari al 35% del contributo, verrà erogata previa positiva verifica della documentazione presentata e dell’esito positivo del sopralluogo effettuato dai tecnici della Regione, finalizzato ad accertare la conformità dell’intervento realizzato al progetto ed alla normativa vigente;
– la seconda rata, pari ad un ulteriore 35% del contributo, verrà erogata ad avvenuta locazione di almeno il 50% degli alloggi finanziati e previa presentazione e positiva verifica della prevista documentazione;
– il saldo verrà erogato ad avvenuta locazione di tutti gli alloggi finanziati, e previa presentazione e positiva verifica della prevista documentazione.

Gli alloggi finanziati sono destinati a soggetti che, oltre al possesso dei tradizionali requisiti elencati nella delibera regionale, abbiano un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche, non superiore a 40.680,00 Euro.
Per nucleo familiare, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi si intende il:

– locatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia in regime di comunione che di separazione dei beni, ovvero il convivente more-uxorio, i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma di legge;
– locatario, e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado cointestatarie dei contratti di proprietà e locazione;
– locatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a;
– locatario e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more-uxorio). Non si considerano i nuclei familiari di provenienza. Pena la decadenza dal contributo, i nubendi devono contrarre matrimonio ed assumere la residenza nell’alloggio entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento; entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza nell’alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.
L’accertamento dei requisiti soggettivi è effettuato sulla base di una dichiarazione che ogni componente il nucleo familiare dovrà rendere in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche.

La dichiarazione andrà redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, che dovrà essere trasmesso con allegata la copia della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare di cui al Dpcm 18 maggio 2001.

La Regione può procedere all’accertamento a campione della sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati.

I requisiti soggettivi devono essere posseduti dai locatari degli alloggi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione.

I requisiti devono riferirsi ad una data successiva a quella di concessione da parte dell’Amministrazione comunale del titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento.

Nel caso di alloggi oggetto di acquisto i requisiti devono essere riferiti ad una data non anteriore a quella del rogito.

Il contratto di locazione degli alloggi dovrà aver luogo entro 4 anni dalla data di ultimazione lavori oppure dalla data di stipula dell’atto notarile nel caso di acquisto, pena la decadenza dal finanziamento limitatamente agli alloggi non locati o non assegnati.
La decadenza comporta la restituzione alla Regione del finanziamento.
Gli alloggi destinati alla locazione devono essere occupati, entro 90 giorni dalla data del contratto di locazione, in modo continuativo e direttamente dal locatario e dal suo nucleo familiare.
L’occupazione dell’alloggio è attestata dalla assunzione nello stesso della residenza anagrafica da parte del locatario.
Il contratto di locazione dovrà disciplinare anche i casi di inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell’assegnazione dell’alloggio.
Nel caso in cui un alloggio a locazione a termine di medio e lungo periodo o permanente si renda disponibile per il recesso del conduttore o per cessazione del contratto, il proprietario è tenuto a sostituire entro 90 giorni il conduttore con un altro in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Nel caso in cui, entro tale termine, il proprietario non riesca ad individuare un nuovo conduttore, ne darà comunicazione al Comune in cui è localizzato l’alloggio, che provvederà a segnalare all’operatore i soggetti interessati entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di locazione a termine di medio e lungo periodo, le convenzioni o atti unilaterali d’obbligo per la realizzazione degli interventi stipulate tra i Comuni e gli operatori potranno prevedere la possibilità per questi ultimi di cedere a terzi, prima della scadenza del vincolo di destinazione alla locazione, l’intero stabile, con l’obbligo per l’acquirente di rispettare il vincolo di destinazione alla locazione dell’immobile fino alla sua naturale scadenza.

Relativamente ai soli casi di locazione a termine di medio periodo le convenzioni o atti unilaterali d’obbligo potranno prevedere la trasformazione del titolo di godimento del singolo alloggio, a partire dal quarto anno dalla data della firma del contratto di locazione, esclusivamente a favore del soggetto che lo abita.

Gli alloggi acquistati per destinarli alla locazione a medio termine sono vincolati all’affitto per tutto il periodo di tempo previsto dalla convenzione o atto unilaterale d’obbligo.

La richiesta di trasformazione del titolo di godimento, sottoscritta sia dal proprietario che dal locatario dell’alloggio, dovrà essere autorizzata dalla Regione. Copia della richiesta dovrà essere trasmessa anche al Comune.

A seguito della autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento, l’operatore proprietario dell’alloggio riconoscerà al locatario una quota dell’importo del contributo erogato dalla Regione. calcolata proporzionalmente al numero intero di anni mancanti al termine del vincolo di destinazione alla locazione, che sarà imputata in conto prezzo di vendita dell’alloggio al momento della stipula dell’atto pubblico di cessione in proprietà.

Nel caso di locazione permanente, la convenzione o atto unilaterale d’obbligo potrà prevede la possibilità per l’operatore di cedere a terzi gli alloggi con l’obbligo per l’acquirente di mantenere il vincolo alla destinazione a locazione permanente dell’immobile. La cessione deve riguardare in ogni caso l’intero edificio ammesso a finanziamento, essendo esclusa la vendita frazionata dei singoli alloggi’

Il testo della delibera in oggetto è disponibile presso gli uffici di ANCE Emilia Romagna.
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