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Approvati i nuovi requisiti che gli enti di formazione dovranno possedere per raggiungere l’idoneità necessaria a gestire le iniziative di formazione nell'ambito dei bandi provinciali e regionali

Accreditamento degli enti di formazione: approvato il nuovo sistema.

28 Giugno 2011
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La Giunta Regionale del’Emilia-Romagna ha approvato con delibera n. 645 i nuovi requisiti aggiuntivi per l’accreditamento degli enti di formazione portando ulteriori modifiche al sistema regionale.

In sintesi i principali aspetti presi in considerazione sono:

1. Patrimonializzazione degli enti: è previsto l’obbligo di mantenere un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione, diversamente da quanto previsto nella precedente stesura della delibera in oggetto.

In particolare evidenziamo che la soglia minima di patrimonio netto dovrà essere pari a 30.000,00 Euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 Euro; oltre 1.500.000,00 Euro di valore della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 2% del valore della produzione; oltre i 10.000.000,00 di Euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 Euro.

Inoltre il valore della produzione da prendere a riferimento sarà il valore medio degli ultimi tre anni di bilancio; e l’eventuale ripristino del patrimonio netto, in caso di fuori soglia, dovrà avvenire entro la chiusura del bilancio dell’anno successivo.

2. Organo di controllo: dovrà essere composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili e sarà chiamato a relazionare sulla attendibilità di bilancio, nonché su aspetti specifici.

I costi, sia del revisore unico, sia dei collegi sindacali saranno ammissibili a rendiconto.

3. Operazioni con parti correlate: sarà obbligatorio dare maggior visibilità nei bilanci agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, e la ripartizione del Valore della Produzione fra Finanziamento Pubblico (Regione e Provincie) rispetto al resto (Mercato ed altri finanziamenti pubblici).

Per definizione sono considerate parti correlate rispetto alla società che redige il bilancio: chi la controlla, direttamente o indirettamente; chi ne è controllato o collegato; chi è soggetto ad un comune controllo (ad esempio le consociate di un medesimo gruppo aziendale); chi detiene una partecipazione tale da esercitare un’influenza notevole all?interno dell’assemblea dei soci; chi amministra o ha un rilevante ruolo dirigenziale, o è un congiunto di qualcuno di costoro; le società amministrate, controllate o soggette ad influenza notevole delle persone di cui al punto precedente; le joint venture di cui la società è compartecipante; ulteriori ipotesi minori.

Esempi di operazioni di questo genere sono compravendite, leasing, trasferimento di know-how e personale, finanziamenti, garanzie prestate e ricevute e così via.

4. Trasmissione del bilancio consuntivo: sarà obbligatorio inviarne copia agli uffici della Regione anche in formato elettronico XBRL.

5. Indicatori di bilancio: sarà imposto il mantenimento degli indicatori di bilancio sopra le soglie minime.

Gli indicatori in oggetto sono:

a. indice di Disponibilità Corrente , per cui il valore sarà da mantenere sopra a 1;

b. durata media dei crediti, per cui il valore dovrà essere inferiore ai 200 giorni;

c. durata media dei debiti, per cui il valore dovrà essere inferiore ai 200 giorni;

d. incidenza degli Oneri Finanziari per cui il valore dovrà essere inferiore al 3%.

Segnaliamo, inoltre, la revisione di due aspetti generali diversi rispetto a quanto previsto dalla DGR 177/2003:

– accreditamento provvisorio: l’ente resta accreditato in maniera provvisoria, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’accreditamento, avendo la possibilità di richiedere il definitivo solo dopo che avrà gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza richiesti dalla procedura;

– revoca e sospensione dell’accreditamento: chi perde l’accreditamento a seguito di mancanza di requisiti, non potrà ricandidarsi per i successivi tre anni.

Per quanto riguarda l’istituto della sospensione, viene introdotto, prevedendo una durata di tre mesi, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto degli indicatori di bilancio.

Durante questo periodo, la Regione avrà la possibilità di approfondire e verificare a livello tecnico, per poi procedere alla revoca definitiva o al ripristino dell’accreditamento. Nel frattempo l?Ente non potrà candidarsi sui bandi emanati nel medesimo periodo.

Il testo completo della delibera è reperibile presso gli uffici di ANCE Emilia Romagna.

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