L’assessore regionale Peri ha pubblicato una circolare nella quale definisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'interno dell'autorizzazione unica degli impianti energetici. La circolare indica, tra l’altro, che il momento nel quale l'autorizzazione paesaggistica debba essere rilasciata
Con la circolare pubblicata il 19 gennaio scorso, la Regione Emilia Romagna specifica che l’autorizzazione paesaggistica debba essere rilasciata precedentemente rispetto al titolo che autorizza la realizzazione dell’intervento, essendo la stessa “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimati l’intervento urbanistico” quando l’intervento di trasformazione del territorio è realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico.
Inoltre, a seguito della semplificazione indotta dall’art. 12 del D. Lgs 387/2003, che aveva lo scopo di consentire l’acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dello specifico impianto di energia rinnovabile proposto, la Regione chiarisce che nel corso della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, sia il Comune sia la Soprintendenza territorialmente competenti hanno l’obbligo di partecipare alla medesima Conferenza per esprimere la propria valutazione anche in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il testo continua esplicitando che l’espressione della valutazione di compatibilità paesaggistica comunale necessita della preventiva acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), pertanto il Comune dovrà fare in modo di acquisire tale parere in tempo utile rispetto alla convocazione o conclusione della Conferenza di servizi.
Il Comune, quindi, all’interno della Conferenza di servizi dovrà rappresentare la propria posizione in merito all’intervento da realizzare anche dal punto di vista paesaggistico, sulla base del parere espresso della CQAP; dando la possibilità alla Soprintendenza di esprimersi in merito all’opera proposta anche ai fini paesaggistici, così da rendere definitivo il parere della Conferenza di servizi.
Infine la Regione informa che la mancata partecipazione di un soggetto competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento nella Conferenza di servizi, è una circostanza sufficiente a inficiare la legittimità dell’eventuale provvedimento negativo reso fuori della Conferenza stessa.
Infatti l’amministrazione procedente, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza.