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La Delibera di Giunta prot. n. 1366/2011, entrata in vigore lo scorso 31 maggio, ha definito i nuovi requisiti che gli edifici dovranno avere in materia di efficienza energetica. A riguardo la Regione ha presentato un documento di indirizzo riportante le indicazioni metodologiche per il contributo delle fonti energetiche rinnovabili

Entrati in vigore i nuovi requisiti di rendimento energetico degli edifici

8 Giugno 2012
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Giovedì 31 maggio scorso sono entrati in vigore i nuovi requisiti di rendimento energetico degli edifici, previsti dalla delibera di Giunta prot. n. 1366/2011 in materia di utilizzo degli impianti a fonti energetiche rinnovabili.
In particolare la delibera prevede, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante la cui richiesta del pertinente titolo edilizio sia stata presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2014, le seguenti prescrizioni:
  • Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento da FER
L’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
  • Produzione di energia elettrica da FER
E’ fatto obbligo l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi elettrici dell’edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
  1. potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
  2. potenza elettrica P installata non inferiore a: P = Sq /65, dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2.
In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
I limiti di cui ai precedenti punti sono:
  • ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
  • incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
Per consentire il calcolo degli apporti da FER, è stata recentemente resa disponibile la specifica tecnica UNI/TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”.

Al fine di consentire l’applicazione di metodologie adeguate per la verifica dei requisiti in questione, ovvero del calcolo della quota percentuale di FER rispetto ai consumi complessivi per i servizi considerati, ed in attesa dell’emanazione di provvedimenti nazionali al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto un documento di indirizzo riportante le indicazioni metodologiche per l’applicazione dei requisiti della delibera di Giunta 1366/2011 in materia di contributo delle fonti energetiche rinnovabili.

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