E’ stata depositata lo scorso 27 giugno la sentenza n. 164/2012 della Corte Costituzionale che ha deciso sui ricorsi presentati, oltre che dalla Regione Emilia Romagna, dalle Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria e Puglia contro le norme del Decreto Legge n. 48/2010 che hanno riscritto l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 introducendo la segnalazione certificata di inizio attività al posto della dichiarazione di inizio attività.
Con la stessa sentenza la Corte ha deciso anche sull’ulteriore questione di legittimità costituzionale promossa dalla sola Emilia Romagna sulla norma di interpretazione autentica inserita nel Decreto Legge n. 70/2011 che ha confermato l’applicabilità della Scia alla materia edilizia.
La Corte ha evidenziato in particolare che la SCIA “si pone in rapporto di continuità con l’istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito.” “Scopo dell’istituto era quello di rendere più semplici le procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro s’iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione”.
Le argomentazioni delle Regioni non hanno quindi convinto la Corte che ha ritenuto di non accogliere le doglianze manifestate, ma ha piuttosto ribadito l’attinenza della disciplina sulla Scia alla determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che come tali devono essere garantiti su tutto il territorio, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.
Il testo completo della sentenza lo si trova in allegato.
7197-Sentenza_SCIA.pdfApri