L’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, che è stato adottato ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 11/2010, ha valenza sull’intero territorio regionale per l’esecuzione di opere pubbliche, in particolare quelle legate alla ricostruzione a seguito del sisma del maggio scorso, e si riferisce a lavori con normali difficoltà di esecuzione e/o di accantieramento, in condizioni ordinarie: eventuali specificità caratteristiche dei singoli interventi, o del contesto territoriale, debitamente motivate e documentate, possono dar luogo a variazioni del prezzo indicato.
I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili ad opere e prestazioni eseguite a regola d’arte, secondo le norme di legge, le normative tecniche applicabili degli Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali.
I costi della mano d’opera indicati nel relativo capitolo introduttivo sono quelli medi indicativi utilizzati per la determinazione dei prezzi delle singole voci d’opera, con riferimento alla relativa incidenza percentuale: essi non possono quindi in nessun caso essere tenuti in considerazione per valutazioni di natura contrattuale, che devono trovare necessario riferimento nei contratti vigenti nei relativi contesti territoriali, né essere utilizzati per determinare compensi orari.
In ottemperanza all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi delle varie categorie d’opera comprendono i compensi per spese generali e per l’utile dell’Esecutore, riguardanti gli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del 26,50% sul costo complessivo (le spese generali incidono per il 15% e l’utile incide per il 10%, incrementato delle spese generali).
Pertanto, ogni prezzo comprende il costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti.
E’ incluso nel prezzario il capitolo relativo agli oneri ed apprestamenti per la sicurezza nei cantieri, al fine di ottemperare a quanto dispone l’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale gli oneri per la sicurezza vanno determinati analiticamente e non sono soggetti a ribasso d’asta.
I costi unitari previsti devono intendersi indicativi per la categoria di lavoro descritta nella relativa voce di prezzo laddove il termine “indicativo” rinviene esclusivamente dalla necessità di fornire al Progettista, al Direttore dei lavori ed all’Amministrazione appaltante elementi e riferimenti utili riguardo al prezzo medio di ciascuna categoria di lavoro, della relativa lavorazione e dei conseguenti oneri.
Dopo la pausa estiva, verrà composto il gruppo tecnico per l’analisi delle singole voci, gli eventuali correttivi necessari e l’aggiornamento, nonché sarà operativa la piattaforma informatica per la raccolta di nuovi dati.