L'intervento normativo prevede la semplificazione delle procedure per realizzare il complesso degli interventi ricostruttivi, il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici e la definizione di un Piano della ricostruzione che disciplini gli interventi in modo coordinato
Le norme proposte saranno applicate nei Comuni interessati dal sisma e ai fini della ricostruzione e dell’attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché agli edifici danneggiati ubicati nei comuni limitrofi, purché venga dimostrato il nesso causale tra il sisma e il danno prodotto, prevalendo sulle disposizioni dei piani urbanistici vigenti e adottati nel caso in cui risultino incompatibili.
Gli obiettivi del PDL puntano a:
· il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici;
· il miglioramento della qualità urbana;
· la tutela del patrimonio culturale e degli edifici e manufatti di favore storico culturale.
In particolare il PDL in oggetto dispone che la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione degli edifici crollati, nell’area di sedime originaria e con le caratteristiche edilizie precedenti, siano sempre consentiti e realizzabili immediatamente con procedure semplificate.
Allo stesso modo, è confermata la possibilità di realizzare, senza alcuna limitazione di ordine urbanistico, le opere temporanee che risultino indispensabili per la prosecuzione dell’attività produttiva.
Con riguardo ai centri storici, ai nuclei storici non urbani ed agli edifici vincolati dalla pianificazione, l’attività di ricostruzione dovrà essere finalizzata alla conservazione dei tessuti edilizi preesistenti al sisma, con il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche.
Viceversa, quando gli edifici siano completamente crollati ovvero danneggiati in modo gravissimo e dunque recuperabili solo attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, il PDL precisa che si debbano considerare decadute le previgenti disposizioni della pianificazione urbanistica che vincolavano l’edificio originario.
Una specifica disciplina è prevista nel PDL in ordine agli aggregati urbani da recuperare attraverso una progettazione unitaria degli interventi. A tal fine il Comune interessato individuerà le Unità Minima di Intervento (UMI).
In presenza di UMI, gli interventi edilizi sono pertanto condizionati di norma alla presentazione di un’unica istanza di finanziamento e alla presentazione di un unico progetto di riparazione e ricostruzione del complesso edilizio.
Nel territorio rurale il PDL consente interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato o crollato, dettando disposizioni differenziate per gli edifici non tutelati, per quelli tutelati, per i beni culturali.
Nel caso di edifici costituenti beni culturali il PDL precisa che ogni intervento finalizzato al ripristino, alla riparazione e agli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati all’autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza.
Il PDL in oggetto, inoltre, regola la programmazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dotazioni territoriali danneggiate e degli interventi di recupero degli immobili, pubblici e privati, costituenti beni culturali.
In questo senso, a seguito della rilevazione dei danni subiti da queste tipologie di immobili, la Giunta regionale predisporrà un programma degli interventi di ricostruzione. Il programma è attuato con piani annuali.
Il PDL, infine, stabilisce la proroga di due anni dell’inizio e fine dei lavori, previsti nei titoli abilitativi edilizi rilasciati o presentati prima del 20 maggio 2012 e dell’efficacia delle convenzioni urbanistiche approvate entro lo stesso termine temporale.