Con l’ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 del Commissario Delegato, recante: “Integrativa e modificativa dell’ordinanza n° 63 del 25 ottobre 2012 in relazione all’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2.” La Regione Emilia Romagna dispone di individuare quali soggetti obbligati all’iscrizione negli elenchi cui all’art. 5-bis comma 1, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 e sue modifiche successive, tutte le Imprese che, direttamente o tramite subcontratto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nell’ambito degli interventi previsti dal Decreto nei seguenti settori:
- fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
- demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
- movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti;
- noleggio con conducente di mezzi speciali;
- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- fornitura, e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;
- fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico.
Rispetto all’elenco indicato nella precedente ordinanza n. 63 molte delle attività ricomprese sono state semplificate e/o ricondotte a interventi su specifici settori merceologici (farmaceutico, alimentare); alcune invece sono state completamente eliminate come ad esempio:
- attività relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- attività di restauro, ripristino, ricostruzione e risanamento di edifici pubblici, nonché fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali necessari per gli interventi stessi.
Altre voci invece sono nuove.
L’elenco potrà essere ulteriormente integrato con l’indicazione di altre attività che potranno richiedere l’adozione di forme di controllo preventivo esercitate attraverso lo strumento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori.
Gli operatori economici che eseguono attività qualificabili come lavori, che prestano servizi o che forniscono beni a favore di soggetti destinatari di contributi in favore di attività produttive devono, anteriormente alla stipula del relativo contratto con il destinatario dei contributi o comunque anteriormente all’inizio delle attività commissionate, comunicare alla Prefettura competente per territorio il piano dei sub affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono effettuare ai fini dell’esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché dell’oggetto e dell’importo del sub-affidamento.