La Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale n. 19 del 21 dicembre 2012 recante: “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.”
In particolare si segnalano i seguenti articoli di interesse per il settore delle costruzioni:
- all’articolo 6 “Interventi nel settore delle bonifiche” è stata autorizzata la spesa di 800.000 euro;
- all’articolo 7 “Aiuti di stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012” è stata autorizzata la spesa di 14.900.000 di euro per il finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012;
- all’articolo 14 “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa ” è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 1.050.000,00 oltre ad autorizzare la Regione a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
- garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto;
- concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione;
- concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
- all’articolo17 “Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale ” è disposta l’autorizzazione di spesa di Euro 680.000,00 per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico;
- all’articolo 24 “Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale ” è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa di Euro 158.000,00 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40;
- all’articolo 25 “Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) – Risorse statali ” al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attivazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013). La Giunta regionale individuerà con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l’utilizzo dei finanziamenti;
- all’articolo 27 “Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna ” viene inserita una modifica al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. n. 9 del 2012 con le parole: “La Giunta regionale può altresì prevedere l’istituzione di fondi di rotazione per la concessione di anticipazioni ai Comuni, senza applicazione di interessi, sui costi da essi sostenuti per l’esecuzione di interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di unità minime di intervento e stabilire i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse e le modalità di conferimento delle stesse.”;
- all’art. 39 “Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane” per dare risposta a quanto richiesto con la sentenza del TAR………, si stabilisce che i principi definiti dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane, si intendono recepiti e regolati nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio):
- l’articolo 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) l’articolo 7 ter “Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente”;
- l’articolo 48, il quale introduce nell’allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l’articolo A-14 bis “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive”;
- gli articoli da 1 a 9, che modificano la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e gli articoli 31 e 47, che modificano rispettivamente la legge regionale n. 20 del 2000 e il relativo allegato, i quali complessivamente riformano la disciplina regionale degli interventi di riqualificazione urbana.
Si sottolinea infine che sempre nell’art. 39 abbiamo ottenuto l’inserimento del comma 2 che prevede una formulazione del testo molto più incisiva rispetto alla precedente dell’articolo 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000, ovvero che “nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l’applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità”.