Con l’ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 22 febbraio 2013 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” si dispone il finanziamento delle spese sostenute dalle imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, per la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122.
Possono presentare la domanda per il finanziamento le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 (ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”) che:
- hanno l’unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1 del DL 74/2012;
- hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all’art. 3 comma 8 del DL 74/2012;
- possono proseguire o riprendere l’attività ai sensi dell’art. 3 comma 8 bis del DL 74/2012 con la risoluzione delle carenze indicate al comma 8 del medesimo decreto al fine di acquisire il Certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato.
Le domande risultanti ammissibili verranno finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari a 72.843.750 Euro, secondo i criteri fissati dal bando (Allegato A dell’ordinanza).
Le procedure amministrative connesse al bando saranno espletate dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII).
Tra i vari requisiti di ammissibilità al bando, viene chiesto all’impresa di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, del “Certificato di agibilità sismica provvisorio” di cui al comma 8-bis del DL 74/2012.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal bando.
Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012 e non oltre il 31 dicembre 2013.
10310-ordinanza n 23_2013.pdfApri