La Regione ha pubblicato l’Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 del Commissario Delegato recante: “Attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122. Applicazione deroga da parte del Commissario delegato prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013. Conferimento delega funzioni ai Sindaci dei comuni e Presidenti delle province e connesse deroghe per realizzazione opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi finalizzati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.”
In particolare l’ordinanza in oggetto dispone che:
- per l’attuazione delle attività in essere e programmate per il superamento dell’emergenza e per l’avvio della ricostruzione post-sisma 2012, il Commissario Delegato intende avvalersi anche della ulteriore deroga, alle vigenti disposizioni legislative, concessa con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/02/2013;
- per l’attuazione di tutti gli interventi inerenti la riparazione, il ripristino e la nuova costruzione delle opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi, da effettuarsi nel territorio di rispettiva competenza, finalizzate alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione post sisma, il Commissario Delegato intende avvalersi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle Province, dei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, delegando loro le funzioni finalizzate alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione;
- per l’attuazione degli interventi previsti per la realizzazione delle opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché acquisto degli arredi, finalizzati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione post-sisma del maggio 2012, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province possono derogare alle disposizioni legislative descritte nell’Allegato “A” all’ordinanza in oggetto;
- per l’esercizio della delega di funzioni, di cui al punto 3) della presente ordinanza, con connessa applicazione delle deroghe di cui all’Allegato “A”, i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province assumono direttamente i provvedimenti amministrativi conseguenti.