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L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, nella seduta del 16 luglio scorso ha approvato la nuova legge sui tirocini che entrerà in vigore dal prossimo 16 settembre. La nuova legge stabilisce la durata massima, introduce la qualificazione del tirocinio tramite un progetto formativo, norma l'erogazione al tirocinante di una indennità

Approvata la nuova legge che disciplina i tirocini in Emilia Romagna

24 Luglio 2013
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L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, nella seduta del 16 luglio scorso ha approvato la nuova legge sui tirocini che entrerà in vigore dal prossimo 16 settembre.
 
Il provvedimento, resosi necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 che riportava in capo alla Regione la competenza in materia, ha come presupposto un Accordo Stato-Regioni intervenuto il 24 gennaio 2013 e prevede tre differenti tipologie di tirocini ognuna con proprie finalità e destinatari:
 
  1. la prima, con finalità orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi;
  2. la seconda riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro, rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali;
  3. la terza riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
La nuova legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, che è di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento e dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati.
 
Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi e sono inoltre previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità del periodo per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
 
La qualificazione del tirocinio viene promossa introducendo un progetto formativo individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso, inserendo un modulo formativo sulla salute e la sicurezza sul lavoro e affidando la promozione del tirocinio a soggetti qualificati che, attraverso un tutor, garantiscono la coerenza del percorso agli obiettivi formativi.
 
Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro.
 
In caso di violazioni degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.
 
E ancora, in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto promotore la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie.
 
La legge esclude la possibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 
L’azienda può ospitare un tirocinante se non ha effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative.
 
Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati e con disabilità.
 
La legge norma inoltre l’obbligo di erogazione al tirocinante di una indennità pari a 450 euro mensili, come previsto dalla legge 92/2012.L’indennità di tirocinio non verrà corrisposta in caso di beneficiari di tirocinio che già percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, ad eccezione del rimborso per le spese sostenute.

Come per la durata, anche per l’indennità, al fine di favorirne l’inclusione e la cittadinanza attiva, è rinviata alla Giunta regionale la possibilità di definire deroghe per i tirocini rivolti a persone con disabilità o svantaggio. 

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