Lo chiarisce la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’ANCE specificando che non vi è la necessità di richiedere due volte il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle imprese appaltatrici
Infatti, pur tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.L. n. 69/2013, nella fattispecie in oggetto, i caratteri dell’urgenza e della imprevedibilità e la particolare tempistica della procedura di affidamento dei lavori rendono opportuno l’utilizzo di un solo DURC in corso di validità da acquisire direttamente ai fini del pagamento.