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Lo chiarisce la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’ANCE specificando che non vi è la necessità di richiedere due volte il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alle imprese appaltatrici

Un solo DURC per i lavori estrema urgenza risultanti da aventi imprevedibili

18 Febbraio 2014
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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato agli uffici di ANCE un chiarimento richiesto in merito alla richiesta del DURC nell’ambito dei lavori ex art. 57, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 (lavori di estrema urgenza risultanti da aventi imprevedibili per le Stazioni Appaltanti).
 
In particolare il testo esplicita che, in ragione dell’urgenza dei lavori di cui all’art. 57, comma 2 lett. c) e all’art. 125, comma 6 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, il committente al momento dell’affidamento dei lavori possa acquisire dall’operatore economico una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del requisito della regolarità contributiva di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006.
 

Infatti, pur tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.L. n. 69/2013, nella fattispecie in oggetto, i caratteri dell’urgenza e della imprevedibilità e la particolare tempistica della procedura di affidamento dei lavori rendono opportuno l’utilizzo di un solo DURC in corso di validità da acquisire direttamente ai fini del pagamento. 

14958-RICHIESTA DURC.pdfApri
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