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Le modifiche alla Direttiva 2011 del 1992 sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) dovranno essere recepite dagli stati membri entro tre anni dalla pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta dell’Unione Europea il 25 aprile scorso

Pubblicata la Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale

29 Maggio 2014
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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è entrata in vigore lo scorso 15 maggio la Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale che apporta una serie di modifiche e integrazioni alla Direttiva 2011/92.
 
La nuova direttiva, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
 
Si evidenziano le principali novità:
 
  • introduzione della definizione di “valutazione di impatto ambientale” un processo comprendente:
  1. la preparazione del rapporto ambientale da parte del proponente;
  2. lo svolgimento delle consultazioni;
  3. l’esame istruttorio da parte dell’autorità competente;
  4. la conclusione motivata;
  5. la decisione finale;
  • introduzione tra gli obiettivi di tutela perseguiti dalla VIA di aspetti legati alla biodiversità, al clima e alla salute umana;
  • previsione, per gli  Stati membri, della facoltà di escludere la VIA per progetti o parti di essi aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile; gli Stati membri possono poi, ma solo in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto;
  • possibilità di integrare la VIA nelle procedure già esistenti nei singoli Stati membri per l’autorizzazione di progetti;
  • previsione di una valutazione congiunta o coordinata nel caso di progetti per i quali, oltre all’obbligo di VIA, sussiste contemporaneamente, anche per effetto di altre direttive europee, l’obbligo di effettuare altre valutazioni ambientali; in tali ipotesi gli Stati membri dovrebbero designare un’unica autorità competente che provveda ad un’unica valutazione;
  • estensione della portata delle informazioni da includere ai fini della VIA; tuttavia è chiarito che il committente deve tenere conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione comunitaria o nazionale;
  • previsione della fase facoltativa di scoping mediante la quale il proponente può richiedere che l’autorità competente esprima un parere preventivo sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
  • al fine di garantire che i rapporti ambientali siano completi e di qualità il proponente deve garantire che il rapporto di valutazione sia elaborato da esperti competenti mentre dal canto suo l’autorità amministrativa deve assicurare di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto ambientale;
  • semplificazione della procedura attraverso l’espressa previsione della necessità di evitare duplicazioni sia nell’acquisizione dei dati (che possono essere già in possesso dell’autorità competente) sia durante il monitoraggio;
  • previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento (90 giorni salvo casi eccezionali di particolare complessità);
  • rafforzamento del ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura con previsione di tempi certi per la loro consultazione. 
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