A seguito della Legge Regionale n. 2/2009: “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili di ingegneria civile” l’Assemblea Legislativa ha approvato, con propria delibera l’atto di indirizzo recante: “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20” già pubblicato sul BUR il 15 gennaio scorso e che pertanto entrerà in vigore il 15 luglio 2014.
I Comuni dovranno, entro la data di entrata in vigore, adeguare il Regolamento Urbanistico Edilizio all’atto di indirizzo e coordinamento. In caso contrario, i requisiti previsti dall’atto di indirizzo troveranno diretta applicazione.
Nello specifico l’Atto in questione si introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
Il proprietario dell’edificio o il committente dovrà quindi presentare, all’interno del procedimento edilizio secondo le procedure previste dall’atto, una dichiarazione di impegno per la progettazione e per l’installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché (entro la fine dei lavori) l’elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio redatto a cura di un tecnico abilitato.
Il provvedimento verrà applicato agli edifici pubblici e privati nel caso di:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento:
- le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
- le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro).