L’Assemblea legislativa ha approvato la LR n. 7 del 27 giugno 2014 recante “Legge comunitaria regionale per il 2014”, già pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.183 del 27 giugno 2014 e che introduce numerose modifiche all’attuale normativa regionale in diversi ambiti: programmazione energetica territoriale, sistema fieristico regionale, servizi per il turismo e agenzie viaggi, commercio e attività produttive.
Tramite questa legge la Regione si prefigge lo scopo di riallineare la disciplina regionale in materia di energia con il quadro normativo sovraordinato, con particolare riferimento al recepimento ed attuazione delle Direttive Comunitarie 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE.
Di particolare interesse per il settore dell’edilizia e delle costruzioni risulta essere il Titolo II che ha come oggetto la revisione della legge regionale n. 26 del 2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, che reca la disciplina generale in materia di energia vigente in Emilia-Romagna.
Nello specifico il Titolo II, oltre ad alcune lievi modifiche volte all’aggiornamento della LR 26/2004, contenute nell’art. 2, con i successivi articoli 3 e 4 prevede la revisione complessiva del titolo IV di quest’ultima, dedicato all’attuazione delle Direttive comunitarie, e più in particolare:
- le disposizioni contenute nel Capo I “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti energetiche rinnovabili” definiscono le modalità e gli strumenti della Regione Emilia-Romagna per consentire il conseguimento (e l’eventuale miglioramento) degli obiettivi proposti per il raggiungimento delle quote di utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili, come previsto dal cosiddetto “burden sharing”, cioè la ripartizione delle quote di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle rinnovabili tra i diversi Stati membri e, a livello nazionale, tra le diverse Regioni;
- le disposizioni contenute nel Capo II “Attuazione della Direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica in edilizia”, danno mandato all’Assemblea ed alla Giunta regionali affinché completino ed attuino la saldatura tra i tre livelli normativi di settore, ossia tra la direttiva n. 2010/31/UE, in materia di prestazione energetica nell’edilizia, il d.lgs. n. 192/2005 e la stessa legge regionale n. 26/2004;
- le disposizioni riportate nel Capo III “Attuazione della Direttiva 2012/27/UE relativa all’efficienza energetica”, costituiscono il recepimento, in anticipo rispetto al livello nazionale, della nuova Direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica. Si tratta di un provvedimento complesso che ridisegna l’approccio metodologico per garantire il contenimento dei consumi energetici negli usi finali. Tra i temi trattati: cogenerazione e reti di teleriscaldamento e tele-raffreddamento, certificazione energetica degli edifici pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi nella PA, obbligo di audit energetico per le grandi imprese;
- le disposizioni riportate nel Capo IV “Disposizioni comuni ai Capi I, II e III”, introducono il sistema sanzionatorio del D.Lgs 192/05 per i diversi soggetti coinvolti (certificatore energetico, costruttore, proprietario, amministratore del condominio, ecc…) previsto in caso di inadempienze agli obblighi di legge in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici e manutenzione degli impianti di climatizzazione.