Attraverso l’approvazione della delibera della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014 la Regione Emilia Romagna stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della Regione adottati e approvati dopo il 29 settembre 2013, dovranno attenersi unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non dovranno contenere la riproduzione della normativa sovraordinata.
Infatti, ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, della L.R. n. 20 del 2013 (introdotto dall’art. 50 della L.R. n. 15 del 2013), dall’approvazione di tale atto di coordinamento tecnico regionale scatta l’obbligo per i Comuni di individuare e dichiarare abrogate, con apposita delibera del Consiglio comunale, le parti del proprio RUE (e degli altri strumenti comunali) che riproducono tali atti normativi sovraordinati, ovvero che comunque disciplinano le tematiche e materie da essi regolate.
Sempre in applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 18-bis appena citato, la medesima deliberazione comunale dovrà sostituire tali previsioni dei piani con formule di mero rinvio alla normativa vigente in materia, come individuata dalla D.G.R. n. 994 del 2014.
Questa importante attività di semplificazione dei contenuti dei piani dovrà essere attuata entro 180 giorni (e dunque entro il 4 gennaio 2015) e trascorso tale termine, le normative richiamate nella D.G.R. n. 994 del 2014 troveranno comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani comunali con essa incompatibili: dal 5 gennaio 2015 dunque tutte le previsioni dei piani comunali che riproducono o disciplinano in modo difforme le normative richiamate dalla D.G.R. N. 994 perdono comunque efficacia e sono sostituite dalla diretta applicazione di dette norme sovraordinate.