L’Assemblea legislativa ha approvato la delibera n. 102 del 17 luglio 2014 recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art.40 della legge regionale 15 novembre 2011, n.40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione”.
Nello specifico la variazione alla Legge Finanziaria 2014 approvata prevede i seguenti stanziamenti di interesse per il settore costruzioni:
- interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche: euro 500.000,00;
- interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico: euro 1.800.000,00
- opere acquedottistiche e fognarie: euro 43.456,88;
- opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali: euro 200.000,00;
- edilizia universitaria: euro 300.000,00.
Inoltre, tramite la LR finanziaria vengono modificate le seguenti leggi regionali:
- l’art.11 ha abrogato l’art. 14 della legge regionale n. 28 del 2013 relativo alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa;
- l’art. 30 ha introdotto le modifiche necessarie per il recepimento nella legge regionale n. 20/2000 delle disposizioni derogatorie al decreto n. 1444/1968, così come comunicato con la nostra precedente circolare già citata;
- l’art. 33 ha prorogato il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013 fino ad approvazione di un nuovo piano triennale da parte dell’Assemblea legislativa;
- l’art. 34 ha introdotto delle variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo le scadenze e gli scaglioni indicati;
- l’art. 39 ha prorogato la scadenza prevista dalla LR 16/2012 per l’adozione da parte dei Comuni dei piani della ricostruzione post-sisma al 31 dicembre 2014;
- l’art. 44 contiene una interpretazione autentica dell’art. n. 7, comma 1, lettera f) e comma 2 della LR 15/2013 in merito alla definizione di attività edilizia libera, così come comunicato con la nostra precedente circolare già citata;
- l’art. 47 ha prorogato al 31 gennaio 2015 l’entrata in vigore dei requisiti obbligatori previsti dall’atto di indirizzo e coordinamento regionale per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili (DAL n. 149/2013).