La Regione Emilia Romagna ha pubblicato l’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 del Commissario Delegato recante: “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.”
con tale ordinanza, sono stati prorogati al 31 dicembre 2015:
- il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi;
- il termine per la presentazione delle domande di contributo stabilito dall’art. 11, comma 1 e comma 2 dell’ordinanza n. 60/2013;
- il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all’ordinanza n. 66/2013;
- il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione per gli interventi nei comuni fuori territorio ammissibile di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 75/13 e smi;
con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, per le quali il termine resta al 31 dicembre 2014 così come i termini di esecuzione lavori fino al 31 dicembre 2015.
L’ordinanza in questione prevede inoltre che la richiesta di deposito della domanda di contributo, per interventi ricadenti nell’ordinanza n. 51/2012 e 86/2012, possa essere presentata, anche in caso di mancata registrazione dell’“istanza di prenotazione” di cui al comma 1 dell’art.3 dell’ordinanza n.131/2013, illustrando al Comune le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della stessa istanza. In questo senso si veda l’articolo 5 dell’ordinanza in oggetto.