La Giunta regionale ha specificato che la scadenza della soglia del 35% del limite minimo di copertura del fabbisogno di energia termica con fonti energetiche rinnovabili negli edifici di nuova costruzione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2016, colmando il “vuoto normativo” che si era creato dal 1° gennaio 2015
Nello specifico è stata introdotta la modifica dell’allegato 2 – punto 21) – lettera b1) e dell’allegato 3 – scheda 6.6 – punto A.2 lettera a) della DAL 156/2008 e smi in merito alla scadenza della soglia del 35% del limite minimo di copertura del fabbisogno di energia termica con fonti energetiche rinnovabili, sostituendo le parole “fino al 31 dicembre 2014” con le parole “fino al 31 dicembre 2016”, in modo da evitare qualsiasi ambiguità interpretativa e applicativa in merito all’entrata in vigore della soglia del limite minimo del 50% prevista dal 1° gennaio 2017, come già deliberato con DGR 1577/2014.