In particolare nel testo regionale si evidenzia innanzitutto che la definizione di ristrutturazione edilizia (e di manutenzione straordinaria) contenuta nell’allegato alla L.R. 15 del 2013 deve intendersi modificata a seguito delle innovazioni al DPR n. 380 del 2001 apportate dai cosiddetti decreti legge “del fare” e “sblocca Italia”, nn. 69/2013 e 133/2014.
Infatti con circolare regionale del 21 novembre 2014, Prot. PG.2014.0442803, è stato chiarito che le modifiche statali alle nozioni delle categorie d’intervento sono direttamente applicabili nel territorio regionale, in quanto principi fondamentali della materia che prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili.
Il parere regionale specifica inoltre che la Corte Costituzionale ha più volte stabilito che le disposizioni statali che definiscono le categorie di intervento costituiscono principi fondamentali della materia edilizia, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. Spetta dunque allo Stato definire le categorie di intervento.
Nella piena condivisione di tale principio, pertanto, il legislatore regionale del 2013, nell’elaborare l’allegato alla L.R. 15/2013, non ha inteso introdurre alcuna modifica alle definizioni statali, nel testo allora vigente, limitandosi ad unificare nel punto f) le due fattispecie di ristrutturazione edilizia contenute nell’ordinamento statale agli art. art. 3 e all’art. 10 del DPR n. 380 del 2001.
Per gli ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura del testo integrale della circolare regionale, allegata alla presente.
20779-Parere sul quesito dell Ordine degli Architetti.pdfApri