Il Commissario Delegato ha pubblicato una importante nuova ordinanza, la n. 51 del 26 novembre 2015, che contiene disposizioni per le imprese appaltatrici e subappaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande
Di seguito si riportano le novità più significative previste dall’ordinanza.
· Disposizioni relative alla certificazione SOA (articolo 1)
A decorrere dal 1 luglio 2016 l’affidamento degli interventi il cui importo dei lavori ammissibili a contributo sia:
- inferiore ad euro 258.000, può avvenire anche ad imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che non siano in possesso di attestazione SOA, ai sensi del DPR n. 207/2010 e smi;
- superiore ad euro 258.000 ed inferiore o pari ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) almeno per la classifica II (euro 516.000) come definita dal DPR 207/2010 e smi;
- superiore ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) e coerenti, per l’importo dei lavori da eseguire, alle classifiche individuate dal DPR 207/2010.
In ogni caso è permesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
· Clausola contrattuale obbligatoria (articolo 2)
La clausola obbligatoria prevista dall’art. 8, comma 2 bis, lett. a) dell’ordinanza n. 119/2013, introdotta dall’art. 2 dell’ordinanza n. 40/2015 è sostituita dalla seguente:
“a) l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare in subappalto fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgsl. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle “white list” qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell’art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell’ordinanza n. 91/2012. Sono escluse dal calcolo del 30% le lavorazioni affidate in subappalto per categorie specialistiche.”
Tale clausola contrattuale obbligatoria si applica ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza.
· Iscrizione alle Casse Edili dell’Emilia-Romagna (articolo 3)
Per le imprese appaltatrici dei lavori l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al comune, insieme al SAL od al quadro economico finale, dell’Attestato di iscrizione alla Casse edile competente per territorio, da cui risulti la data di iscrizione antecedente l’inizio dei lavori.
Tale Attestato viene presentato in occasione del primo SAL e del quadro economico finale per l’erogazione a saldo.
L’Attestato può essere sostituito, in occasione dei SAL successivi al primo, da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa da cui risulti la permanenza, alla data dei SAL, dell’iscrizione alla Cassa edile.
Tali disposizioni si applicano alle imprese obbligate alla iscrizione alla Cassa edile ed aventi sede legale al di fuori della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori, fatto salvo l’applicazione dell’Accordo Regionale sulla Trasferta.
· Proroga per la presentazione delle domande di contributo
La scadenza del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 è prorogata al 31 marzo 2016.
Sono esclusi dalla proroga gli edifici di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE.
L’ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT, ovvero il 26 novembre 2015.
Per ulteriori dettagli si rimanda ad una lettura del testo dell’ordinanza.
22901-BURERT n_309 del 26_11_2015 -P2-PDF-A.pdfApri