Il Commissario Delegato ha approvato l’ordinanza n. 7 del 19 febbraio 2016, con la quale ha modificato l’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 e smi relativa al finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (c.d bando INAIL).
In particolare l’ordinanza in questione stabilisce che, in attuazione del nuovo DPCM 30 dicembre 2015, i beneficiari che intendono usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previsti dall’Ordinanza n. 91/2013 e smi, in possesso dei requisiti soggettivi previsti da tale decreto e che non abbiano già presentato domanda o che abbiano presentato domanda di contributo solo per la rimozione delle carenze e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, entro il 15 marzo 2016 una istanza preliminare alla domanda di contributo.
Evidenziamo che, in conseguenza del DPCM 30 dicembre 2015, è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari, dando la possibilità di erogare l’agevolazione anche ad imprese che non abbiano dipendenti, e la misura massima del contributo erogabile corrispondente al 100% della spesa ammissibile nei limiti di un massimo di 500.000 euro.
Tale istanza dovrà contenere fra gli altri, i dati del soggetto beneficiario, del presentatore dell’istanza, del tecnico incaricato, il settore di attività dell’azienda beneficiaria, i fogli e mappale dell’immobile, la tipologia di interventi per cui verrà presentata la successiva domanda e il valore indicativo degli interventi, oltre ad ulteriori dati, che potranno essere perfezionati in fase di presentazione della domanda.
L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di presentazione di istanza preliminare anche per i beneficiari che intendano mettere in sicurezza strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse.
Il Commissario Delegato, sulla base del numero delle istanze di prenotazione che perverranno e dell’entità economica dei relativi interventi, procederà all’emanazione di un’ulteriore apposita Ordinanza, nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili, nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate, come previsto dal DPCM del 30 dicembre 2015.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dell’ordinanza in oggetto e all’elenco dei Comuni interessati.
23944-Ordinanza n_ 7 del 19 Febbraio 2016.pdfApri