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La delibera stabilisce inoltre che dal 1° aprile p.v. l'Organismo regionale di accreditamento avvierà il sistema di controllo della conformità degli Attestati di prestazione energetica registrati nel sistema informatico Sace, anche ai fini della applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente

Certificazione energetica edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori

31 Marzo 2016
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La Giunta regionale ha approvato la delibera n. 304 del 7 marzo scorso concernente il sistema di certificazione energetica degli edifici e determinando il contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004.

 

La delibera riporta in particolare le determinazioni riguardanti l’entità e le modalità di riscossione del contributo previsto dalla Legge regionale n. 26/2004 a copertura dei costi del sistema di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica emessi.

 

L’importo del contributo viene fissato a 15 euro per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004.

 

Le somme derivanti da tali contributi verranno utilizzati per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori accreditati, nonché per la implementazione dell’applicativo informatico e la sua necessaria evoluzione, funzionale allo svolgimento di tali attività.

 

I controlli saranno realizzati nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato A-6 della DGR 1275/2015, così come corretta dalla delibera in oggetto.

 

In particolare, sono previste due successive fasi di approfondimento:

  1. verifiche di primo livello, di tipo documentale, condotte unicamente attraverso l’analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili dal Soggetto certificatore attraverso l’applicativo informatico Sace;
  2. verifiche di secondo livello che prevedono la esecuzione della ispezione presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell’attestato di prestazione energetica.

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della delibera in allegato.
 

24184-Delibera_304_2016.pdfApri
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