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Il Commissario Delegato ha emanato le ordinanze nn. 13 e 14 del 21 marzo 2016 riguardanti rispettivamente proroghe e nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016, relative prevalentemente alla ricostruzione di edifici

Proroghe termini e nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo

14 Aprile 2016
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Nello specifico con l’ordinanza n. 13 viene prorogato al 30 aprile 2016 il termine di presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015, con esclusione degli edifici di proprietà di imprese agricole.

L’ordinanza n. 14 dispone invece, nel dettaglio, le seguenti modifiche:

Art. 1 Il termine del 30 aprile 2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 relative ad edifici composti da unità immobiliari esclusivamente di proprietà di persone fisiche e comprendenti, alla data del sisma, almeno una abitazione principale o un’unità immobiliare sede di un’attività produttiva attiva alla data del sisma, è prorogato al 31 dicembre 2016;

 

Art. 2 Il termine del 30 aprile 2016 per il deposito delle domande di contributo per edifici formalmente costituiti in condominio (in data antecedente al deposito della domanda di contributo) composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d’uso, di cui almeno una di proprietà di imprese e sede di un’attività produttiva attiva alla data del sisma, è prorogato al 31 dicembre 2016.

La quota di contributo relativa alle finiture interne spettante alle predette unità immobiliari di proprietà di imprese, è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dal Regolamento sugli aiuti in “de minimis”.

Per tali edifici qualora la quota parte di contributo relativa alle finiture interne, spettanti alle unità immobiliari di proprietà di imprese e sedi di un’attività produttiva attiva alla data del sisma, fosse non conforme a quanto previsto per gli aiuti in regime di “de minimis”, resta confermata la scadenza del 30 aprile 2016 per il deposito della domanda relativa all’intero edificio.

Qualora invece la domanda sia depositata dopo il 30 aprile 2016, ma comunque entro il 31 dicembre 2016, la quota di contributo relativa alle opere di finitura interna delle unità immobiliari di proprietà di imprese che dovesse eccedere il limite previsto per gli aiuti in regime di “de minimis” non potrà essere concessa.

 

Art. 3 Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d’uso non formalmente costituiti in condominio (condominio di fatto) o in consorzio oppure a proprietà indivisa (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 resta confermato al 30 aprile 2016.

Tale termine è prorogato al 31 dicembre 2016 qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012, di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese, rispetti i limiti previsti dal Regolamento “de minimis”, ai sensi del quale detti contributi verranno concessi. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2016 anche qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese non rispetti i limiti previsti dal Regolamento “de minimis”, ma il contributo venga riconosciuto per la sola parte spettante per le strutture ed alle finiture di competenza delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese fino alla concorrenza, per queste ultime, del limite previsto dal regime “de minimis”, ferma restando la necessità che l’intervento sia eseguito sull’intero edificio.

La proroga al 31 dicembre 2016 per gli edifici di cui al comma 1 si applica anche nel caso della presenza nell’edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole;

 

Art. 4 Per le domande di contributo relative agli edifici di cui agli articoli 1, 2 e 3, depositate ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 successivamente al 30 aprile 2016, ma comunque entro il 31 dicembre 2016, non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sede di un’attività produttiva attiva.

 

Art. 5 Il termine del 30 aprile 2016 per il deposito delle domande di contributo di UMI già perimetrate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato al 31 dicembre 2016 qualora almeno uno degli edifici che le costituiscono abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga.

Nel caso di UMI costituite da più edifici di cui uno comprendente esclusivamente unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali ne a sedi di attività produttive attive, il contributo che può essere riconosciuto a quest’ultimo edificio è relativo alle sole opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture ed alle opere di finitura esterna connesse agli interventi sulle strutture stesse e sulle parti comuni esterne dell’edificio ed esclusi gli impianti ed il miglioramento dell’efficienza energetica.

 

Art. 6 Il termine del 30 aprile 2016 per il deposito delle domande di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di un aggregato edilizio costituito ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 86/2012 è prorogato al 31 dicembre 2016 qualora tutti gli edifici che lo compongono abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga.

 

Art. 7 Il termine per il deposito delle domande di contributo relative ad interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 è prorogato al 31 dicembre 2016 qualora abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 dell’ordinanza in oggetto.
Infine l’ordinanza n. 14 dispone ulteriori modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 33/2014 e smi.

Vista la complessità e varietà dei contenuti si rimanda in ogni caso alla lettura completa delle ordinanze allegate alla presente comunicazione.
 

24395-Ordinanza n_ 14 del 21 Marzo 2016.pdfApri

24395-Ordinanza n_ 13 del 21 Marzo 2016.pdfApri
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