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Con l’Ordinanza n. 26 del 22 Aprile 2016 sono state approvate le nuove modalità e i criteri per la concessione alle imprese dei contributi in conto capitale per gli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012

Post-Sisma – Approvato il Nuovo “Bando Inail”

2 Maggio 2016
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Il nuovo “Bando Inail”, approvato dal Commissario Straordinario nello specifico prevede in sintesi che:

 

  • possano presentare domanda le imprese che abbiano sede legale e/o sede operativa e/o unità locale in uno dei Comuni elencati nell’allegato 1 al D.L. n.74/2012.

 

Per le imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria degli interventi nei Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell’art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm. (Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”.

 

A tal fine l’impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione “de minimis”, utilizzando il fac-simile allegato all’Ordinanza.

 

Le istanze presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei suddetti comuni saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale nei comuni di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.

 

Le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione;

 

  • possano presentare domanda le imprese che non abbiano dipendenti iscritti ad INPS od INAIL;
  • possano presentare domanda le imprese appartenenti a tutti i settori produttivi ad eccezione della sezione A “agricoltura, silvicoltura e pesca” rispetto ai codici Ateco 2007;
  • le imprese per partecipare debbano esercitare, o avere esercitato al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari debbano avere messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo, sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nell’immobile la propria attività;
  • gli interventi finanziabili siano: rimozione delle carenze strutturali già effettuate ed interventi di miglioramento sismico effettuati o da effettuare;
  • i termini di presentazione della domanda siano dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016;
  • il termine di fine lavori sia il 31 dicembre 2017;
  • il termine per la rendicontazione delle spese sia il 30 giugno 2018;
  • l’erogazione del contributo possa avvenire in un’unica soluzione, sia in caso di spese relative agli interventi già effettuati entro il termine di presentazione della domanda, sia per gli interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare;
  • il termine di fine lavori (31 dicembre 2017) e il termine per la rendicontazione delle spese (30 giugno 2018) introdotti dalla nuova ordinanza, si applichino anche alle domande in corso di concessione od erogazione ai sensi dell’Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii.

 

Rimangono inalterate, rispetto al bando precedente, sia la percentuale di contributo erogabile, che i limiti del contributo massimo erogabile.

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dell’ordinanza.
 

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