Il Decreto n. 1462 del 19 maggio scorso del Commissario Delegato ha provveduto ad approvare l’aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”.
Le linee guida verranno ulteriormente aggiornate ed integrate in base all’evoluzione del quadro normativo e dei chiarimenti che dovessero rendersi necessari.
Si specifica che il documento allegato contiene diverse modifiche rispetto all’edizione precedente, di cui riportiamo di seguito quelle più significative, frutto anche della concertazione portata avanti dalla nostra Associazione nei recenti incontri con la Struttura Commissariale:
Viene specificato che i lavoratori autonomi, secondo la definizione di cui all’art. 89, comma 1, lett. d) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che comunque non possono eseguire in appalto i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici danneggiati, non sono tenuti all’iscrizione alle casse edili fatte salve le casistiche previste dal D.L. 34/2014 conv. da L. 78/2014, così come richiamate dalle circolari I.N.P.S. 126/2012 e I.N.A.I.L. 61/2012 e comunicazione della C.N.C.E. 570/2012.
Inoltre viene chiarito quanto introdotto sul tema dall’ordinanza n. 51 del 26 novembre 2015: alle imprese appaltatrici aventi sede legale fuori della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori.
A queste ultime viene richiesta l’iscrizione alla Cassa edili competente per territorio e il Comune eroga il contributo di cui alle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, solo nel caso in cui venga dimostrato, tramite presentazione con procedura informatica, insieme al SAL o al quadro economico finale, dell’Attestato di iscrizione alla Cassa edili in data antecedente l’inizio dei lavori.
L’apposito modulo relativo all’Attestato di iscrizione alla Cassa edile è reperibile all’interno del sito web http://assistenzamude.sisma2012.it, nella sezione “Fac-simile per cittadini e professionisti”.
Il predetto Attestato di iscrizione, da presentare in occasione del primo SAL e del quadro economico finale per l’erogazione a saldo, può essere sostituito, in occasione dei SAL successivi al primo, da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa da cui risulti la permanenza, alla data dei SAL, dell’iscrizione alla Cassa edili.
Questo capitolo è stato riscritto al fine di chiare meglio il quadro normativo.
In sintesi viene esplicitato che l’operatore economico deve richiedere l’iscrizione nelle c.d. white list “provinciali” presso le Prefetture territorialmente competenti, con riferimento ai settori di attività indicati dall’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 e nelle c.d. white list “ricostruzione post-sisma” relativamente alle ulteriori categorie di attività previsti dall’ordinanza n. 91/2012.
- Qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
Anche questo capitolo è stato riscritto al fine di poter inserire le novità introdotte sul tema con l’ordinanza n.51/2015.
Infatti, il capitolo chiarisce il regime delle qualificazioni SOA richieste alle imprese a seconda che le domande di contributo siano state depositate prima o dopo il 1 luglio 2016 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle qualificazioni introdotte dall’ordinanza citata).
Viene inoltre chiarito che nel caso di domande di contributo depositate a decorrere dal 1 luglio 2016, con contratti di appalto stipulati prima del deposito, comunque in una data certa risultante dalla registrazione fiscale antecedente il 30 giugno 2016, le imprese appaltatrici potranno possedere i requisiti e le qualificazioni vigenti al momento della stipula.
Tale principio si applica anche ai contratti stipulati con imprese che subentrano a quelle incaricate inizialmente.
Nel capitolo è stato inserito un nuovo paragrafo inerente alla novità, introdotta con l’ordinanza n. 51/2015, della percentuale limite del 30% per l’impresa appaltatrice in merito all’affidamento in subappalto dei lavori ammessi a contributo.
Viene stabilito che, del rispetto del limite di tale eventuale affidamento, il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice rilasci al comune apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del C.C. al momento della presentazione dello stato finale.
Nel testo vengono, inoltre, indicate le categorie specialistiche di riferimento per le lavorazioni che possono essere affidate in subappalto nella misura superiore al 30%: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 11, OS13, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 23, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, di cui all’Allegato A del DPR 207/2010.
Viene esplicitato, inoltre, che il riferimento a tali categorie è da intendersi in senso esclusivamente descrittivo delle tipologie di lavorazioni e che per le imprese subappaltatrici non è richiesto l’obbligo di qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del sub-appalto.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo delle linee guida allegato.
24941-Decreto n_ 1462 del 19 Maggio 2016 1 .pdfApri