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L’Ordinanza, tra gli aspetti più rilevanti, disciplina, per i fabbricati rurali strumentali, le procedure per le richieste di spostamento delle domande di contributo da piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE, e viceversa, nonché fornisce indicazioni in merito alla rilevante problematica delle varianti progettuali

Post Sisma – Ordinanza n. 2/2017: modifiche alle ordinanze nn. 14/2016 e 57/2012 e smi

21 Febbraio 2017
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E’ stata approvata l’ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017, del Commissario Delegato, recante: “Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e n. 57 del 12 ottobre 2012. Disposizioni in merito allo spostamento delle domande di contributo da piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE e viceversa”.

 

In particolare tale provvedimento modifica i seguenti articoli dell’ordinanza n. 14/2016:

 

  • Art. 1: proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 51/2012 e 86/2012;
  • Art. 3: UMI costituite da edifici composti da unità immobiliari di proprietà di persone fisiche e di imprese;
  • Art. 5: Interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;
  • Art. 6: richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma;
  • Art. 9: viene inserito questo nuovo articolo che disciplina e chiarisce le modalità attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli aiuti di stato nell’ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Vengono inoltre introdotte alcune modifiche all’ordinanza n. 57/2012, tra le quali:

 

  • Sostituzione dell’articolo 4, comma 10 – tramite questa modifica del comma 10 viene inserita l’ammissibilità delle varianti progettuali che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, con alcuni distinguo collegati al fatto che possano essere:
  1. varianti progettuali in corso d’opera non essenziali;
  2. varianti progettuali in corso d’opera essenziali.

 

Per entrambe le categorie sono state introdotte disposizioni e documentazione da produrre diverse a seconda che si tratti di variante che non comporta un aumento del contributo concesso oppure che ne comporta un aumento.

 

Si specifica che in questo ultimo caso l’eventuale aumento del contributo deve essere contenuto entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e, comunque, entro il limite del danno riconosciuto ammissibile a seguito di istruttoria. Detto aumento potrà essere decretato previa approvazione da parte del competente Nucleo di Valutazione, sulla base dell’istruttoria di merito effettuata.

  • Introdotto l’articolo 13-ter – questo nuovo articolo disciplina la procedura per il riesame della domanda presentata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE.

 

Si specifica che secondo quanto disposto tali imprese potranno chiedere il riesame della domanda di contributo, per una sola volta, entro il 10 marzo 2017 qualora si verifichino le condizioni specificate.

 

  • Introdotto l’articolo 22-bis – questo nuovo articolo disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo.

 

Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura completa dell’Ordinanza in oggetto allegata alla presente, unitamente al testo coordinato dell’ordinanza n. 14/2016 così come modificata dall’ordinanza n. 60/2016 e n. 2/2017.

27498-Ordinanza n_ 2 del 3 febbraio 2017.pdfApri

27498-Testo coordinato ordinanza n_14_2016.pdfApri
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