La trasformazione del contratto di locazione dell’alloggio in contratto di vendita può essere richiesta esclusivamente dal soggetto al quale l’alloggio stesso era stato assegnato, decorsi almeno quattro anni dalla data della firma del contratto di locazione
Il 12 luglio scorso sul BURERT n. 198 è stata pubblicata la delibera prot. n. 924 del 29 giugno 2017, che definisce le procedure per la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi destinati alla locazione a termine per massimo 10 anni, realizzati all’interno di Programmi di Riqualificazione Urbana, finanziati con risorse locali e fruenti di contributi esclusivamente regionali.
A tal fine le convenzioni sottoscritte tra i soggetti attuatori e i Comuni interessati dovranno essere integrate preliminarmente all’atto di vendita, prevedendo la possibilità di tale trasformazione, durante il periodo di vincolo all’originaria destinazione dell’immobile.
Pertanto:
Le richieste di trasformazione del titolo di godimento sono autorizzate dalla Regione, su richiesta del Comune, che ne verifica la coerenza con le condizioni stabilite dalla Regione con la sopracitata delibera, calcola gli importi da restituire, e ne attesta la compatibilità con i fabbisogni e le politiche attivate in materia di edilizia residenziale sociale a livello locale.
L’autorizzazione rilasciata per ogni singola richiesta è subordinata alla restituzione alla Regione, da parte del Comune, della differenza tra l’importo del contribuito attribuito al singolo alloggio e l’ammontare del contributo previsto per gli interventi in proprietà, nella misura proporzionale al numero di anni mancanti al termine del vincolo di destinazione alla locazione (le frazioni di anno si calcolano come anni interi), oltre agli interessi legali calcolati dalla data di inizio della locazione alla data della richiesta di trasformazione.
Per le programmazioni che non avessero previsto la realizzazione di interventi destinati alla proprietà, l’importo attribuito al singolo alloggio è il valore di un buono casa fissato convenzionalmente in 18.000,00 euro.
Laddove le convenzioni, oltre la naturale scadenza del termine previsto per la locazione, non avessero previsto vincoli o successive condizioni alla vendita degli alloggi, l’importo attribuito al singolo alloggio deve intendersi di valore nullo.
Nell’ambito del procedimento il Comune provvede:
Gli acquirenti degli alloggi sono assoggettati ai vincoli per l’edilizia convenzionata destinata alla vendita, richiamati nella convenzione sottoscritta tra il Comune e il soggetto attuatore.