Con l’ordinanza n. 19 del 4 agosto scorso, il Commissario straordinario ha approvato nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014”
Nello specifico l’ordinanza in questione introduce, con gli articoli 1 e 2, alcune disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo per edifici all’interno delle UMI:
- le domande di contributo relativamente ad edifici contenuti in UMI assibilabili alle fattispecie di cui all’ordinanza 14/2016 e smi art. 1 commi 1 e 4 e art. 5, possono essere depositate, previa richiesta motivata di autorizzazione al Comune, entro e non oltre il 31ottobre 2017. Il Comune provvederà ad autorizzare il deposito della domanda di contributo entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione;
- le modalità di determinazione del contributo sono ricondotte a quelle stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi per ogni singolo edificio;
- Per le domande di contributo di cui ai precedenti punti, il contributo per le finiture interne relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale, né erano sede di un’attività produttiva attiva, verrà determinato secondo le disposizioni previste nell’art. 2 dell’ord. 14/2016 e smi;
- qualora gli interventi di cui ai punti precedenti riguardino edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi, il progetto dovrà dimostrare il raggiungimento di un livello di sicurezza non inferiore a quello minimo stabilito dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi da valutarsi secondo le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per gli interventi da effettuarsi nella zona di interazione al fine di assicurare il superamento delle vulnerabilità (solai sfalsati, spinte non compensate, eterogeneità di comportamento, etc.) e conseguire la piena agibilità dell’edificio oggetto di contributo.
Con l’articolo 3 vengono introdotte delle modifiche all’ordinanza n. 32/2014, in particolare all’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
“6. Nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare l’intervento mediante manodopera, attrezzature e mezzi d’opera propri, il computo metrico estimativo di cui all’art. 4, c. 7 delle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012 e smi, dovrà essere redatto coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale ridotti del 10% da intendersi quale utile minimo d’impresa.”
Con l’articolo 4 vengono introdotte delle modifiche all’ordinanza n. 14/2016, in particolare all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
“6bis. Qualora alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, il termine di cui al comma 6 è fissato al 30 giugno 2018”.
In fine viene introdotto l’articolo 5 relativo al controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo il quale stabilisce che:
- i Comuni verificano il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti al momento della presentazione della domanda da parte dei beneficiari di contributo;
- l’attività di controllo dovrà essere eseguita con modalità atte a verificare il corretto adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, nonché il rispetto di termini e di durate previsti dalle ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012 e smi;
- il campione su cui esercitare il controllo è pari al 15% degli atti di concessione del contributo emessi da ciascun Comune.