Tale provvedimento detta le condizioni relative all’esercizio in Emilia-Romagna delle funzioni concernenti il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili in coerenza con quanto previsto dalla riforma del sistema di governo regionale e locale, delle norme in materia ambientale
La Giunta regionale con propria delibera n. 632 ha approvato le disposizioni relative all’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW (allegato A della delibera).
Secondo tali disposizioni le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili in questione e la gestione del registro telematico dei soggetti abilitati in tal senso, sono esercitate dalla Regione mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).
Possono richiedere il rilascio del patentino di primo grado coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano in possesso di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del R.D. n. 824 del 1927.
Possono, invece, richiedere il rilascio del patentino di secondo grado i soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età e abbiano superato un corso di formazione di cui alla D.G.R. n. 437 del 2012 autorizzato dalla Regione Emilia Romagna, ovvero analogo corso di formazione autorizzato da altra Amministrazione competente se svolto fuori dal territorio regionale.
Il patentino di abilitazione di primo grado abilita anche alla conduzione degli altri impianti termici per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino di primo grado senza aver superato un corso di formazione di cui alla D.G.R. n. 437 del 2012.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera allegata