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Ecco il dettaglio delle nuove disposizioni per l’ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31 ottobre 2017

Post Sisma 2012 – approvata l’ordinanza n. 12

18 Giugno 2018
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Il Commissario straordinario con l’ordinanza n. 12 ha approvato:

 

  • nuove disposizioni per l’ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31 ottobre 2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
  • nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato;
  • integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi.”

Si segnala in particolare:

 

l’articolo 1 – Richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma.

  1. Vengono definite “tardive” le richieste di autorizzazione alla presentazione delle domande di contributo per le quali non vi sia stato il deposito della domanda di contributo entro il 31/10/2017 oppure la domanda, depositata entro il 31/10/2017, sia stata rifiutata e non ripresentata.
  2. Tali disposizioni si applicano a edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità entro 31/03/2014, ovvero successivamente, nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 dell’ord. 14/2016.
  3. Le richieste di ammissione alla presentazione delle domande di contributo definite come “tardive” devono essere inviate al comune entro il 31/07/2018.
  4. per le domande di contributo relative agli edifici di cui al punto 2 non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali.
  5. il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne di cui al punto sopra comporta l’esonero dagli obblighi di cui all’art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi ad esclusione dell’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso per due anni dalla ultimazione dei lavori.

L’articolo 3 – Interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato.

  1. Il termine per la fine dei lavori è quello previsto dall’art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
  2. Il termine per la presentazione della documentazione relativa alle varianti sostanziali o non sostanziali che comportano un aumento del costo dei lavori ammissibili, nonché del contributo concesso, è fissato al 30/06/2018.
  3. I Comuni entro e non oltre il 30/09/2018 devono: a) emettere l’ordinanza di concessione contributo; b) emettere l’eventuale ordinanza di rideterminazione in aumento del contributo a saldo o a seguito dell’attività istruttoria della documentazione di cui al comma 2; c) comunicare agli Istituti di Credito segnalati dai richiedenti gli importi da accreditare sui conti correnti vincolati. Per le successive erogazioni si applica quanto previsto all’art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi; d) trasmettere al Commissario Delegato copia delle comunicazioni di cui alla precedente lettera c).

 

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