Approvata l’Ordinanza n. 24 del 12 Ottobre 2018 del Commissario straordinario, recante: “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”
Si segnala in particolare, i seguenti adempimenti e scadenze previsti dall’ordinanza in questione per le istanze di contributo ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo:
• per le istanze di contributo per le quali sia stato emesso il provvedimento di concessione e non ancora stipulato il relativo contratto di finanziamento con l’istituto di credito prescelto, si dovrà obbligatoriamente adempiere alle procedure per tale stipula entro e non oltre il 12 novembre 2018;
• per quanto concerne le istanze presentate sull’ordinanza 57/2012 e smi:
- il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (S.I.I.) per il Settore Agricoltura e Agroindustria entro il 20 novembre 2018 dovrà inviare agli Istituti di credito gli elenchi delle istanze di contributo oggetto di concessione integrati con tutti i dati previsti dall’ordinanza in oggetto;
- gli Istituti di credito prescelti dai beneficiari, a seguito del ricevimento degli elenchi, saranno autorizzati ad effettuare i versamenti delle somme residue sui conti correnti vincolati nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione ABI-CDP;
- il beneficiario, entro il termine del 12 dicembre 2018, dovrà provvedere ad ogni eventuale ulteriore adempimento previsto dalla Convenzione ABI-CDP per i versamenti delle somme residue sui conti correnti vincolati;
- le somme richieste dagli Istituti di credito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. dovranno essere depositate sui conti correnti vincolati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018;
• per quanto concerne le istanze presentate a valere sulle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e smi:
- i Comuni entro il 20 novembre 2018 provvederanno ad inoltrare agli Istituti di credito prescelti dai Beneficiari, e per conoscenza al Commissario, gli elenchi già inviati relativi agli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole integrati con tutti i dati previsti dall’ordinanza in oggetto;
- gli Istituti di credito prescelti dai beneficiari, a seguito del ricevimento degli elenchi saranno autorizzati ad effettuare i versamenti delle somme residue sui conti correnti vincolati nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione ABI-CDP;
- il beneficiario, entro il termine del 12 dicembre 2018, dovrà provvedere ad ogni eventuale ulteriore adempimento previsto dalla Convenzione ABI-CDP per i versamenti delle somme residue sui conti correnti vincolati;
- le somme richieste dagli Istituti di credito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. dovranno essere depositate sui conti correnti vincolati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018;
• il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018, previsto dal regime degli aiuti di stato autorizzato, determinerà la decadenza del diritto al contributo per la quota parte di somme non versate sui conti correnti vincolati.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura completa dell’ordinanza allegata alla presente comunicazione.
34145-ordinanza-n-24-del-12-ottobre-2018_agenzia.pdfApri