A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, tutte le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.
Il documento, che deriva dal Protocollo di Confindustria e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.
Di seguito l’analisi dei punti elaborati ad hoc per il settore edile.
Informazione
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori, con specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci. L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).
Le informazioni riguardano, tra l’altro, le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.
Modalità di ingresso in azienda
Il Protocollo del 24 marzo stabilisce che al personale deve essere misurata la temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici, con le modalità stabilite dal datore di lavoro.
Precauzioni igieniche
Il Protocollo suggerisce i punti in cui installare dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (es. all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).
Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.
Pulizia e sanificazione
Il Protocollo 24 marzo entra nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali.
Andrà garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori.
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
L’azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). I datori di lavoro, laddove possibile, organizzeranno le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per quanto riguarda la distanza di sicurezza e l’eventuale utilizzo della mascherina in caso di mancato rispetto della distanza di 1 metro, si riporta di seguito quanto stabilito nel protocollo del 24 marzo:
In cantiere è necessario:
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
Anche in azienda è necessario controllare e contingentare gli accessi. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento e, laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
Formazione
Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti
In analogia con quanto esplicitato nel Protocollo del MIT sulla tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, è stato previsto anche nel presente Protocollo che a tipizzazione delle ipotesi nello stesso riportate deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le tipizzazioni sono:
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.