L’allegato alla delibera stabilisce che i Comuni sono chiamati ad adottare un regolamento delle attività temporanee rumorose, sulla base delle disposizioni in essa contenute.
E’ previsto un periodo transitorio: entro un anno dall’entrata in vigore della nuova delibera, i Comuni dovranno dotarsi del Regolamento sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il Regolamento vigente.
I Comuni sprovvisti di proprio regolamento dovranno applicare immediatamente quanto predisposto dalla nuova Delibera, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività rumorose temporanee.
Il Punto 2) dell’Allegato alla Delibera contiene le definizioni valide ai fini dell’applicazione della nuova disciplina. In particolare:
- per cantiere temporaneo o mobile deve intendersi un’organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all’attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- per cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- per cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
Il Punto 3) definisce gli aspetti di maggiore interesse per le imprese di costruzioni, indicando che per i “Cantieri temporanei o mobili”:
- è previsto l’utilizzo di macchinari conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale e devono essere utilizzati anche tutti gli accorgimenti tecnici gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico;
- gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- l’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, e l’impiego di macchine operatrici, di mezzi d’opera, nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, secondo le precisazioni specifiche declinate in delibera ai punti 3.1.1. e.3.1.2., relative ai cantieri esterni ed interni.
In particolare, ai cantieri – esterni ed interni-, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
Ai cantieri, interni ed esterni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di necessità di ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.) o di situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione.
Sempre al Punto 3) della delibera, si dettano disposizioni in tema di “Comunicazioni e autorizzazioni”, prevedendosi due distinte ipotesi.
Istanza singola:
- lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere necessita di comunicazione da inviare allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività. L’attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione;
- le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo SU, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle attività corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L’autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta;
- il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell’autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere e, nei casi in cui vengano meno le condizioni di ammissibilità, può sospendere l’autorizzazione.
Istanza generale:
- in caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare allo Sportello Unico competente e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un’autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale, o per tutta la durata dell’appalto qualora sia superiore, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell’Amministrazione. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l’elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili;
- il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell’autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere e, nei casi in cui vengano meno le condizioni di ammissibilità, può sospendere l’autorizzazione.
Per le altre disposizioni di maggior dettaglio e per la modulistica utile all’effettuazione delle comunicazioni, si rinvia alla delibera e al relativo allegato.
41688-Testo_delibera_GPG2020759.pdfApri