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Emergenza Calore 2025: pubblicata l’Ordinanza regionale n. 150 del 30 giugno 2025

1 Luglio 2025
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La Regione Emilia-Romagna ha approvato in data 30 giugno 2025 l’Ordinanza Calore n. 150, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre 2025. Il provvedimento prevede misure precauzionali contro i rischi da esposizione al calore per i lavoratori operanti nei settori più esposti, tra cui l’edilizia.

Divieto di lavori nelle ore più calde

L’Ordinanza dispone il divieto di attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei seguenti ambiti:

  • settore agricolo e florovivaistico;
  • cantieri edili e attività affini;
  • piazzali della logistica.

Il divieto si applica nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio Worklimate segnala un livello di “rischio ALTO”.

Inserite le nuove Linee di indirizzo tecniche

Grazie anche al contributo di ANCE Emilia-Romagna, il testo dell’Ordinanza richiama esplicitamente le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate lo scorso 19 giugno dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni. Tali linee sottolineano le misure che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare per mitigare il rischio da stress termico.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che le imprese possono evitare l’assoggettamento all’ordinanza adottando misure organizzative, tecniche e procedurali che prevengano l’esposizione diretta e continuativa al sole nella fascia oraria interessata.

Interruzione dell’attività lavorativa: applicabilità dell’art. 121 comma 6 Cod. appalti

Su richiesta delle associazioni di categoria, è stato precisato che le eventuali interruzioni dell’attività dovute all’Ordinanza possono rientrare tra i casi previsti dall’art. 121, comma 6, del D.lgs. 36/2023, con possibilità – laddove applicabile – di:

  • rinegoziazione dei termini contrattuali per l’adempimento;
  • esclusione di penali;
  • non applicazione della risoluzione contrattuale.

L’Ordinanza è disponibile in allegato.

 

 

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