• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Emilia Romagna
    • Il Presidente e gli Organi
    • La storia
    • Lo Statuto
  • Servizi
    • La Società di servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

In vigore dal 6 ottobre 2011 con la pubblicazione sul n. 151 del BURER le modifiche agli allegati della DAL 156/08 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di rendimento energetico e procedure di certificazione energetica degli edifici”.

Nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici

11 Ottobre 2011
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

La Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1366, con la quale vengono modificati alcuni allegati della DAL 156/08 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di rendimento energetico e procedure di certificazione energetica degli edifici”.

Con questo provvedimento la Regione Emilia-Romagna ha rivisto la propria disciplina regionale incardinata nella DAL 156/08 per recepire in parte le disposizioni del D. Lgs. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Nella nostra Regione, quindi, la DAL 156/08, così come modificata, continuerà ad essere l’unico provvedimento normativo di riferimento in materia.

Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche, che hanno recepito anche varie nostre richieste, riguardano la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte con la nuova delibera.

  • Relativamente alle parte contenente le definizioni, sulla base delle nostre proposte, è stato rivisto l’allegato 1
    • In particolare sono stati eliminati i riferimenti all’inquadramento nella disciplina urbanistica dei vari interventi edilizi indicati nella delibera regionale e ai relativi titoli abilitativi richiesti, rimandando alla normativa nazionale, regionale e ai regolamenti urbanistici comunali per l’indicazione corretta, poiché ciò poteva generare confusione.

o Inoltre sono state introdotte nuove definizioni, come quella di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, “interventi edilizi”, “impianto termico o di climatizzazione individuale” o l’aggiornamento di definizioni già esistenti, come quella di “impianto termico”, di “caldaia” o di “pompa di calore”.

  • Per quanto concerne la dotazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, si segnala che dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio e di produzione di energia elettrica (si veda i punti 21 e 22 dell?allegato 2)

o Rispetto al D.Lgs. 28, la disciplina regionale appena approvata prevede una applicazione più ravvicinata nel tempo delle prescrizioni in materia di energia da fonti energetiche rinnovabili, mantenendo inoltre le specificità già presenti, quali la possibilità di fare ricorso ad unità di mini e micro-cogenerazione (per le quali vengono introdotti requisiti minimi di rendimento e di controllo delle emissioni), o di soddisfare gli obblighi mediante reti di teleriscaldamento o impianti collettivi presenti nel territorio comunale o sovracomunale.

o In merito evidenziamo che la prima proposta presentata dalla Regione prevedeva l’applicazione dei nuovi obblighi per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio veniva presentata dall’entrata in vigore della nuova delibera, mentre grazie alle nostre osservazioni, è stato introdotto un periodo transitorio con una scadenza temporale come previsto dal D.Lgs 28/2011 fino al 31 maggio 2012, seppure con un requisito prestazionale più elevato.

o Viene esplicitato che il rispetto dei requisiti di cui ai punti 21 e 22 citati è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatto salvo che in caso di impossibilità tecnica di ottemperare a tali richieste (evidenziata dal progettista nella relazione tecnica) questa deve essere “compensata” prevedendo un proporzionale miglioramento dell`indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) secondo la formula proposta al punto 23 dell’allegato 2 e recepita dal D.Lgs 28/2011.

  • Relativamente alla pubblicizzazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici è stata introdotta un’altra significativa modifica, in linea con quanto previsto dal D.Lgs 28/2001: a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale, infatti, l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
  • In merito all’obbligo di installazione di impianti centralizzati in edifici esistenti con numero di unità immobiliari superiori a 4, è stato chiarito che è possibile derogare in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all’intero edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto.

o Inoltre con la nuova delibera è stata consentita l’installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto centralizzato.

o Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi successivi, è necessaria l’adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli impianti individuali già installati.

  • Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti energetiche rinnovabili prevista ai punti 21 e 22 sopra citati.

Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici sono entrate in vigore dal 6 ottobre 2011 con la pubblicazione sul numero 151 del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della delibera DGR 1366/2011.

Un primo testo a confronto in attesa del testo ufficiale pubblicato sul BUR è disponibile presso gli uffici di ANCE Emilia-Romagna.



Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCE Emilia RomagnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Emilia Romagna
    • Il Presidente e gli Organi
    • La storia
    • Lo Statuto
  • Servizi
    • La Società di servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata