In vigore dal 6 ottobre 2011 con la pubblicazione sul n. 151 del BURER le modifiche agli allegati della DAL 156/08 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di rendimento energetico e procedure di certificazione energetica degli edifici”.
La Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1366, con la quale vengono modificati alcuni allegati della DAL 156/08 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di rendimento energetico e procedure di certificazione energetica degli edifici”.
Con questo provvedimento la Regione Emilia-Romagna ha rivisto la propria disciplina regionale incardinata nella DAL 156/08 per recepire in parte le disposizioni del D. Lgs. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Nella nostra Regione, quindi, la DAL 156/08, così come modificata, continuerà ad essere l’unico provvedimento normativo di riferimento in materia.
Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche, che hanno recepito anche varie nostre richieste, riguardano la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante.
Di seguito riportiamo le principali novità introdotte con la nuova delibera.
o Inoltre sono state introdotte nuove definizioni, come quella di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, “interventi edilizi”, “impianto termico o di climatizzazione individuale” o l’aggiornamento di definizioni già esistenti, come quella di “impianto termico”, di “caldaia” o di “pompa di calore”.
o Rispetto al D.Lgs. 28, la disciplina regionale appena approvata prevede una applicazione più ravvicinata nel tempo delle prescrizioni in materia di energia da fonti energetiche rinnovabili, mantenendo inoltre le specificità già presenti, quali la possibilità di fare ricorso ad unità di mini e micro-cogenerazione (per le quali vengono introdotti requisiti minimi di rendimento e di controllo delle emissioni), o di soddisfare gli obblighi mediante reti di teleriscaldamento o impianti collettivi presenti nel territorio comunale o sovracomunale.
o In merito evidenziamo che la prima proposta presentata dalla Regione prevedeva l’applicazione dei nuovi obblighi per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio veniva presentata dall’entrata in vigore della nuova delibera, mentre grazie alle nostre osservazioni, è stato introdotto un periodo transitorio con una scadenza temporale come previsto dal D.Lgs 28/2011 fino al 31 maggio 2012, seppure con un requisito prestazionale più elevato.
o Viene esplicitato che il rispetto dei requisiti di cui ai punti 21 e 22 citati è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatto salvo che in caso di impossibilità tecnica di ottemperare a tali richieste (evidenziata dal progettista nella relazione tecnica) questa deve essere “compensata” prevedendo un proporzionale miglioramento dell`indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) secondo la formula proposta al punto 23 dell’allegato 2 e recepita dal D.Lgs 28/2011.
o Inoltre con la nuova delibera è stata consentita l’installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto centralizzato.
o Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi successivi, è necessaria l’adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli impianti individuali già installati.
Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici sono entrate in vigore dal 6 ottobre 2011 con la pubblicazione sul numero 151 del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della delibera DGR 1366/2011.
Un primo testo a confronto in attesa del testo ufficiale pubblicato sul BUR è disponibile presso gli uffici di ANCE Emilia-Romagna.
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