In data 7 maggio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 12, comma 3 della LR n. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”.
Nello specifico la norma regionale prevede all’art.12 comma 3 che l’efficacia del permesso di costruire venga sospesa (e quindi i lavori non possano essere avviati) fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all’ente competente la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere” (ora sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto dello stesso permesso di costruire.
L’entrata in vigore di tale disposizione è subordinata, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 12 comma 3, alla sottoscrizione e pubblicazione sul BURERT del Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della L.R. 11/2010, avvenuta in data 6 aprile scorso.