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E' stata approvata la delibera che disciplina il contratto di apprendistato finanziandone la formazione ed incentivandone l'utilizzo da parte delle imprese

Dalla Regione 20 milioni per l’apprendistato

6 Luglio 2012
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La Giunta regionale ha approvato la delibera prot. n. 775/2012che, a seguito dell’emanazione del D.Lg. n. 167/2011, regola i profili formativi del nuovo apprendistato in attuazione del nuovo Testo Unico dell’apprendistato e mettendo a disposizione 20 milioni di euro per finanziare la formazione e incentivare l’utilizzo di questo strumento contrattuale.
In particolare il provvedimento regionale disciplina gli incentivi da erogare alle imprese che intendono assumere giovani ricorrendo ai contratti definiti come: “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 2″ e “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” secondo la tabella che segue:
Tipologia apprendistato
Totale ore di formazione prevista
Totale incentivo in euro
Totale incentivo se donna in euro
Dottorato
360
3720
4320
Master
980
4960
5560
Laurea
240 ore per tre annualità
4440
5040
18 – 25
400 ore per tre annualità
5400
6000
In sintesi si riporta la regolamentazione dell’apprendistato da parte del della Regione Emilia Romagna in attuazione del nuovo Testo Unico dell’apprendistato:
  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1 (15 – 18 anni). Questa tipologia di contratto prevede 1000 ore di formazione all’anno di cui 650 da realizzarsi all’esterno dall’azienda avendo come finalità quella di far conseguire una qualifica triennale o un diploma professionale attraverso il sistema degli IeFP;
  2. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 2 (18 – 25 anni). Questa tipologia di contratto prevede 400 ore di formazione annue che si suddividono tra formazione interna o esterna all’azienda in funzione della formazione precedente all’assunzione del giovane. La Regione partecipa alla formazione riconoscendo un voucher all’apprendista da 1500 a 3400 a seconda che il giovane abbia già conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o no. La certificazione delle competenze risulta essere obbligatoria e si effettua con il rilascio di una qualifica regionale che riguarda le competenze acquisite sia attraverso la formazione che attraverso l’esperienza lavorativa;
  3. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Questa tipologia di contratto prevede una formazione di 40 ore annuali da effettuarsi all’esterno dell’azienda. La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso un voucher all’apprendista di 500 euro per ogni annualità. La certificazione non è obbligatoria, ma verrà effettuata su richiesta dell’apprendista;
  4. apprendistato di alta formazione e di ricerca. Questa tipologia di contratto prevede il conseguimento di un titolo di studio universitario. La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all’apprendista differenziato a seconda del titolo di studio perseguito.
  • Laurea triennale o magistrale: obbligo formativo di 240 ore annue di cui 150 in azienda. La durata del contratto va dai 12 ai 36 mesi.
  • Dottorato di ricerca: obbligo formativo sarà concordato tra l’azienda e l’università, ma dovrà avere un minimo di 120 ore annue di attività didattica e formazione. La durata del contratto va dai 24 ai 48 mesi.
  • Master 1° e 2° livello. I corsi universitari potranno essere progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti, oppure corsi già esistenti nell’offerta formativa degli atenei. La durata del contratto va da 12 a 24 mesi.
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