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Ecco in sintesi i principali contenuti dell’Ordinanza n. 57, relativa alla concessione del finanziamento per la ricostruzione degli immobili che ospitavano attività produttive al momento del sisma. Per i lavori d’importo superiore a 500.000 euro sarà necessario essere in possesso di attestazione SOA per l'importo equivalente

Criteri e modalità per la ricostruzione di immobili ad uso produttivo

22 Ottobre 2012
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E’ stata pubblicata il 12 ottobre 2012 l’Ordinanza n 57 relativa a “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
 
L’Ordinanza n. 57 prevede che possano beneficiare dei contributi principalmente le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del D.-L del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall’art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012.
 
Potranno altresì beneficiare di tali contributi le imprese ubicate in altri comuni, limitatamente agli interventi realizzati o da realizzare, previa dimostrazione e verifica dell’esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.
 
Le imprese beneficiarie dovranno essere attive e non dovranno essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
 
Le disposizioni dell’Ordinanza non si applicheranno agli interventi relativi agli immobili ubicati nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e di Mirabello (FE), perimetrale dalla Regione con determinazione dirigenziale n. 12418/2012, ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione.
 
Presupposto necessario per l’ottenimento dei contributi è che gli interventi specificati nell’Ordinanza siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.
 
L’accertamento dei danni dovrà essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata. La quantificazione del danno, sempre attraverso una perizia giurata, costituirà primo presupposto per l’ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche.
 
La concessione del contributo sarà effettuata con atto del Commissario, che si avvale per l’istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII).
 
Gli interventi dovranno essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2015. I termini potranno essere prorogati previa valutazione favorevole del SII con decisione del Commissario.
 
Per gli interventi sugli immobili sarà concesso un contributo fino all’80% del costo ammissibile.
 
 
Modalità di presentazione della domanda
 

La domanda di contributo deve essere presentata tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 29 ottobre 2012 sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’articolo 23 dell’Ordinanza.
 
La richiesta dovrà, tra l’altro, contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e con l’impegno a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’erogazione del saldo del contributo.
 
L’Istituto bancario prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta.
 
Per i lavori d’importo superiore a 500.000 euro, escluse le eventuali forniture in prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all’impresa fornitrice, l’impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l’ATI dovranno essere in possesso di attestazione (SOA), per l’importo equivalente, di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.
 

Le imprese che eseguiranno i lavori dovranno inoltre attenersi a quanto previsto dall’Ordinanza n. 46 recante “Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l’iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e de 29 maggio”. 

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