Le disposizioni previste dall’ordinanza si applicano nei Comuni delle Province del cratere e negli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dal terremoto.
Per gli interventi disciplinati dall’ordinanza che sono soggetti ad autorizzazione sismica trovano applicazione le stesse modalità di controllo sistematico, prima dell’inizio lavori, previste dalla L.R. n. 19 del 2008 (Norme per la riduzione del rischio sismico), come in regime ordinario.
Così come per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attuati nei Comuni di cui sopra ma che non accedono ai contributi, trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture, depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste sempre dalla stessa L.R. n. 19 del 2008.
Secondo l’ordinanza i progetti esecutivi riguardanti le strutture, allegati alle domande di contributi previsti dalle Ordinanze del Commissario Delegato, devono essere predisposti secondo i parametri di completezza e regolarità formale definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.
I controlli a campione su tali progetti saranno svolti:
- dalle strutture tecniche competenti in materia sismica costituite dai Comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica;
- dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica.
L’ordinanza stabilisce, inoltre, dei criteri per l’individuazione del campione sottoposto a controllo delle pratiche sismiche depositate nei Comuni classificati a bassa sismicità. In particolare:
- per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo temporaneamente o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), si definisce un campione del 5%;
- per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo dichiarati inagibili (esito E0), si definisce un campione del 7%;
- per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo dichiarati inagibili (esito E1, E2 o E3), si definisce un campione del 7%.
- per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione su edifici ad uso produttivo, si definisce un campione del 7%;
- per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione sugli edifici pubblici che non siano di interesse strategico e rilevanti, secondo , quanto definito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1661/2009, si definisce un campione del 7%.
L’individuazione del campione di progetti sottoposto a controllo è eseguito in via informatica, mediante piattaforma MUDE, per tutti i progetti che sono presentati in data successiva all’entrata in vigore dell’ordinanza in oggetto.