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Il progetto di legge sui tirocini formativi si è reso necessario a seguito dell’Accordo siglato il 24 gennaio scorso tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge 92/2012, che ha adottato le “Linee guida in materia di tirocini”

Approvato dalla Giunta regionale il PDL di modifica alla LR 17/2005 in materia di tirocini formativi

28 Giugno 2013
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Il PDL in oggetto conferma l’impianto della  Legge regionale 17/2005, ma introduce alcune modifiche solo agli articoli che intervengono sulla materia dei tirocini.
 
In particolare:
 
  • il tirocinio sarà promosso da parte di un soggetto terzo rispetto al tirocinante e al soggetto ospitante sulla base di una convenzione tra promotore e ospitante e attuazione sulla base di un progetto formativo individuale;
  • si predispone l’obbligo di assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante;
  • si predispone la previsione dell’obbligo di comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, che è stato esteso ai tirocini dalla legge e di  dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180, insieme a convenzione e progetto alla Direzione territoriale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali rappresentate nelle sedi di concertazione;
  • ·         si predispone l’obbligo di individuazione di figure responsabili dello svolgimento del tirocinio da parte sia del soggetto promotore del tirocinio che del soggetto ospitante;
  • ·         si predispone che per i tirocini realizzati nel territorio regionale, anche se ospitati da datori di lavoro multi-localizzati.
Di seguito si elencano nel dettaglio le modifiche studiate dalla Regione.
 
Tipologie di tirocinio
 
Si prevedono le seguenti tipologie di tirocinio:
 
  1. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo studio entro e non oltre i dodici mesi;
  2. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
  3. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
  4. Durata e modalità di attuazione
  5. La proposta prevede che si stabilisca la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, in particolare:
  • sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento;
  • dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi nel caso di soggetti con disabilità.
Le circostanze che possono dar luogo alla sospensione del tirocinio sono la maternità o la malattia lunga, ovvero quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
 
Soggetti promotori
 
I soggetti che possono promuovere tirocini sono, con i dovuti aggiornamenti, gli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005. Si prevede di definire le modalità con cui un soggetto non formativo dovrà avvalersi di un soggetto formativo ai fini di garantire la qualità del percorso di formazione del  tirocinante.
 
Vincoli
 
Per quanto attiene ai vincoli in capo ai soggetti ospitanti, sono previsti:
  • L’impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante
  • Il divieto di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
  • La necessità di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999,
  • L’obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative,
  • L’obbligo di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
Dovrà inoltre essere quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente.
 
Contrasto all’uso irregolare del tirocinio
 
Saranno  infine previste attività di controllo e contrasto di un uso distorto del tirocinio mediante:
 
  • individuazione e programmazione di attività di controllo, anche attraverso una stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro;
  • definizione delle sanzioni pecuniarie ed anche inibizione temporanea, per periodi da definire, alla promozione di tirocini a fronte di violazioni da parte dei soggetti promotori.

 

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