È stata pubblicata l’ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 del Commissario Delegato recante: “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico””.
In particolare l’ordinanza in oggetto garantisce la continuità del finanziamento pubblico per gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico di cui all’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, attraverso una proroga dei seguenti termini:
- la presentazione delle domande (salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili) è prorogata al 31 dicembre 2014;
- il pagamento delle fatture è prorogato al 31 maggio 2015 (eccetto per gli interventi di miglioramento sismico);
- la rendicontazione delle spese sostenute qualora ci si avvalga dell’erogazione del contributo in due soluzioni è prorogata al 31 maggio 2015 ;
- il completamento dei lavori di miglioramento sismico per coloro che intendono avvalersi del contributo pubblico è prorogato al 31 dicembre 2015.
Inoltre, con tale ordinanza, viene ampliato l’accesso ai contributi pubblici ad un numero più ampio di imprese includendo tra i beneficiari anche le imprese che svolgono le loro attività in immobili oggetto degli interventi, alla base del bando, occupati in ragione di un contratto di comodato; tale contratto dovrà essere stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e deve prevedere una clausola registrata da cui risulti che gli interventi in esame siano stati posti a carico dell’utilizzatore dell’immobile (e quindi del richiedente il contributo).
Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse direttamente dalle imprese esecutrici, oppure dal soggetto che ne ha sostenuto i costi.
Per i dettagli si rinvia alla lettura completa dell’Ordinanza.