A partire dal 1° marzo 2014 la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), emessi dai soggetti certificatori, dovrà avvenire esclusivamente con le modalità previste dall’art. 38 comma 2 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000, ovvero prevedendone la sottoscrizione mediante firma digitale.
In conseguenza di ciò, la Regione Emilia-Romagna, ha deciso di apportare alcune modifiche strutturali al proprio sistema SACE (Sistema regionale di Accreditamento Certificazione Energetica degli edifici)al fine di garantirne la compatibilità con le nuove disposizioni nazionali in materia.
Infatti, le modalità di registrazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), attualmente adottate, non risultano più in linea con le disposizioni di cui al testo del Decreto Legislativo n.192/2005, così come modificato dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013, che prevede che la trasmissione alla Regione di copia dell’APE, rilasciata dal soggetto certificatore, avvenga in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000 e quindi con le modalità in materia previste dall’art. 38 del medesimo decreto.
Si evidenzia inoltre che le nuove modalità di trasmissione, previstedal Decreto legislativo n.192 modificato, determinano anche l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000.
Si deve quindi porre grande attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, anche per quanto riguarda i dati catastali, il cui inserimento garantisce che esista un solo APE in corso di validità per ogni unità immobiliare identificata con i propri riferimenti.