• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Emilia Romagna
    • Il Presidente e gli Organi
    • La storia
    • Lo Statuto
  • Servizi
    • La Società di servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

Con l’entrata in vigore della nuova versione del Decreto Legislativo n.192/2005, a partire dal 1° marzo 2014 la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, emessi dai soggetti certificatori, dovrà avvenire esclusivamente tramite la sottoscrizione mediante firma digitale

Modificate le procedure per la registrazione dei certificati energetici

4 Febbraio 2014
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
A partire dal 1° marzo 2014 la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), emessi dai soggetti certificatori, dovrà avvenire esclusivamente con le modalità previste dall’art. 38 comma 2 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000, ovvero prevedendone la sottoscrizione mediante firma digitale.
 
In conseguenza di ciò, la Regione Emilia-Romagna, ha deciso di apportare alcune modifiche strutturali al proprio sistema SACE (Sistema regionale di Accreditamento Certificazione Energetica degli edifici)al fine di garantirne la compatibilità con le nuove disposizioni nazionali in materia.
 
Infatti, le modalità di registrazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), attualmente adottate, non risultano più in linea con le disposizioni di cui al testo del Decreto Legislativo n.192/2005, così come modificato dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013, che prevede che la trasmissione alla Regione di copia dell’APE, rilasciata dal soggetto certificatore, avvenga in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000 e quindi con le modalità in materia previste dall’art. 38 del medesimo decreto.
 
Si evidenzia inoltre che le nuove modalità di trasmissione, previstedal Decreto legislativo n.192 modificato, determinano anche l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000.
 
Si deve quindi porre grande attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, anche per quanto riguarda i dati catastali, il cui inserimento garantisce che esista un solo APE in corso di validità per ogni unità immobiliare identificata con i propri riferimenti.
 
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCE Emilia RomagnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Emilia Romagna
    • Il Presidente e gli Organi
    • La storia
    • Lo Statuto
  • Servizi
    • La Società di servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata