Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è entrata in vigore lo scorso 15 maggio la Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale che apporta una serie di modifiche e integrazioni alla Direttiva 2011/92.
La nuova direttiva, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
Si evidenziano le principali novità:
- introduzione della definizione di “valutazione di impatto ambientale” un processo comprendente:
- la preparazione del rapporto ambientale da parte del proponente;
- lo svolgimento delle consultazioni;
- l’esame istruttorio da parte dell’autorità competente;
- la conclusione motivata;
- la decisione finale;
- introduzione tra gli obiettivi di tutela perseguiti dalla VIA di aspetti legati alla biodiversità, al clima e alla salute umana;
- previsione, per gli Stati membri, della facoltà di escludere la VIA per progetti o parti di essi aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile; gli Stati membri possono poi, ma solo in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto;
- possibilità di integrare la VIA nelle procedure già esistenti nei singoli Stati membri per l’autorizzazione di progetti;
- previsione di una valutazione congiunta o coordinata nel caso di progetti per i quali, oltre all’obbligo di VIA, sussiste contemporaneamente, anche per effetto di altre direttive europee, l’obbligo di effettuare altre valutazioni ambientali; in tali ipotesi gli Stati membri dovrebbero designare un’unica autorità competente che provveda ad un’unica valutazione;
- estensione della portata delle informazioni da includere ai fini della VIA; tuttavia è chiarito che il committente deve tenere conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione comunitaria o nazionale;
- previsione della fase facoltativa di scoping mediante la quale il proponente può richiedere che l’autorità competente esprima un parere preventivo sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- al fine di garantire che i rapporti ambientali siano completi e di qualità il proponente deve garantire che il rapporto di valutazione sia elaborato da esperti competenti mentre dal canto suo l’autorità amministrativa deve assicurare di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto ambientale;
- semplificazione della procedura attraverso l’espressa previsione della necessità di evitare duplicazioni sia nell’acquisizione dei dati (che possono essere già in possesso dell’autorità competente) sia durante il monitoraggio;
- previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento (90 giorni salvo casi eccezionali di particolare complessità);
- rafforzamento del ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura con previsione di tempi certi per la loro consultazione.