Con delibera di Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014, pubblicata sul BUR n. 305 del 20 ottobre, la Regione Emilia-Romagna ha approvato alcune significative modifiche agli Allegati 1, 2 e 3 della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
E’ stata pubblicata sul BUR n. 305 del 20 ottobre scorso la delibera di Giunta regionale con la quale sono state approvate alcune significative modifiche agli Allegati 1, 2 e 3 della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Si tratta di un provvedimento “tampone”, in attesa della riformulazione organica della normativa regionale in materia (che verrà operata con assunzione di un apposito provvedimento), che è stato ritenuto necessario per evitare che sul territorio regionale si creino situazioni di eccessiva discrepanza con la normativa vigente a livello nazionale.
Sul tema dei requisiti di prestazione energetica degli edifici la Giunta regionale è già intervenuta più volte per garantire il costante e sistematico allineamento delle disposizioni regionali con la normativa sovraordinata.
Di seguito vengono indicate sinteticamente le modifiche che vengono oggi apportate con la delibera n.1577/2014.
Per quanto riguarda l’allegato 1, viene modificata la definizione di “impianto termico”, in conformità a quella riportata dal decreto legislativo n. 192/2005 così come modificato dalla legge 90/2013: ciò risulta necessario per “perimetrare” correttamente l’ambito di applicazione di alcune disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici.
Dell’allegato 2 e 3 (che sono intimamente collegati, riportando di fatto le medesime prescrizioni formulate in modo diverso ad uso degli Enti locali per facilitare il loro inserimento nei provvedimenti di competenza, quali il regolamento edilizio), si propongono diverse, piccole ma significative modifiche.
Facendo riferimento alla numerazione di cui all’Allegato 2: