Con una circolare a firma del Direttore Generale per l’ambiente e la difesa del suolo e della costa Giuseppe Bortone della Regione Emilia Romagna, sono stati fornite alcune precisazioni in merito all’applicazione in regione dell’art. 15 del DL n. 91/2014 in materia di VIA
La Regione ha ritenuto opportuno predisporre questa circolare a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.116 dell’11 agosto 2014 (v. art. 15) che ha modificato alcune disposizioni del Codice Ambientale al fine di fornire una prima risposta alla procedura d’infrazione UE 2013/2170 in materia di VIA.
In sintesi il documento, specifica che:
· non si ritiene di dover applicare i criteri dell’art. 15 comma 1, lettera c) della L. 116/2014 (nello specifico l’esame “caso per caso”) in quanto con gli artt. 53 e 54 della legge regionale 15/13, già in vigore, la Regione ritiene di aver sostanzialmente adeguato l’ordinamento ai dettami della Direttiva 2011/92/CE in materia di screening;
· si ritengono, invece, immediatamente vigenti le modifiche relative:
o al passaggio da regionale a statale della competenza per i progetti relativi al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi, all’attività di esplorazione in mare e sulla terra ferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
o alla definizione di alcune tipologie di progetti ricadenti nei punti 7 e 8 dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06;
o al passaggio da regionale a statale della competenza per i progetti relativi alla coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Quest’ultima è una modifica disposta dal D.L. n. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014.
La Regione ha inoltre specificato che si riserva comunque di intervenire successivamente sulla legislazione regionale una volta che sarà emanato il DM del Ministero dell’Ambiente (in fase di approvazione) così come previsto dall’art. 15 della L. 116/14.