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In particolare il provvedimento disciplina il riconoscimento dei contributi ai privati che abbiano presentato - entro il termine dell’8 agosto 2014 stabilito dalle ordinanze precedenti - le domande per le abitazioni non principali del proprietario o di un terzo; per le?eccedenze del massimale di 85.000 euro per beni immobili o parti comuni di beni

Approvata l’ordinanza n. 3 – Criteri, entità e modalità per il riconoscimento dei contributi

24 Marzo 2015
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Il Commissario Delegato ha approvato dell’ordinanza n. 3 del 13 marzo 2015, recante: “Approvazione della Direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014.”
 
In particolare il provvedimento disciplina i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi ai privati che abbiano presentato – entro il termine dell’8 agosto 2014 stabilito dalle ordinanze precedenti – le domande per:
 
 
  • abitazioni non principali del proprietario o di un terzo alla data degli eventi calamitosi per le quali sarà riconosciuto il 50% delle spese ammissibili a contributo;
  • eccedenze del massimale di 85.000 euro per beni immobili o parti comuni di beni immobili danneggiati per i quali sarà riconosciuto il contributo è riconosciuto applicando un’aliquota progressiva sulla parte eccedente;
  • abitazioni inagibili dal sisma del 2012 e successivamente colpite dalla tromba d’aria o dall’alluvione per le quali sarà riconosciuto il contributo è riconosciuto al 100% se l’abitazione era prima casa alla data del sisma (non potendolo essere alla data dei successivi eventi in quanto inagibile).
 
I Comuni entro 30 giorni dall’entrata in vigore della direttiva in oggetto, quindi entro il 12 aprile 2015, provvederanno a completare l’istruttoria delle domande.
 
Gli interventi di ripristino delle abitazioni distrutte o danneggiate e delle parti comuni dell’immobile danneggiato, la riparazione o il riacquisto dei beni mobili dovranno essere eseguiti e comprovati con la documentazione di spesa entro il 30 aprile 2016.
 
Il termine potrà essere prorogato dal Comune, in ragione della specificità della situazione, per un periodo comunque non superiore a 6 mesi.
 
La documentazione di spesa da presentare dovrà seguire le norme e i criteri già stabiliti dalle ordinanze commissariali n. 2 e n. 8 dello scorso anno, che fissavano anche il termine dell’8 agosto 2014 per la presentazione delle domande.
 

Per i chiarimenti e le precisazioni necessarie alleghiamo il testo completo dell’ordinanza in oggetto. 

19829-Ordinanza n_ 3 allegato 1.pdfApri

19829-Ordinanza n_ 3 del 13 Marzo 2015 1 .pdfApri
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